Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16278 del 12/07/2010
Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
BENITO, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE D’APPELLO VENEZIA, CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
– intimati –
avverso la decisione n . 156/2009 del CONS LGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 17/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI
Luigi;
udito l’Avvocato Maurizio CURINI per delega dell’avvocato C.
P.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibilità del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione in data 26.1.2008 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, davanti al quale l’avvocato C.P. era stato tratto a giudizio in due procedimenti disciplinari poi riuniti, per alcuni illeciti integranti violazioni degli artt. 15, 38 e 40 C.d.F. e degli artt. 36, 38, 40 e 15 C.d.F., rispettivamente commessi dall’ottobre 2002 a febbraio 2003 e dal 5 settembre 2004, ritenuta la colpevolezza del suddetto professionista per tutti gli addebiti ascritti tranne che per uno, gli irrogò la sanzione della cancellazione dall’albo professionale.
Avverso tale decisione l’incolpato propose al Consiglio Nazionale Forense impugnazione, che, sulle conformi conclusioni del P.M, venne parzialmente accolta, confermandosi la responsabilità del C. per tutti gli addebiti, ritenuti provati in primo grado tuttavia modificandosi la sanzione inflitta in quanto ritenuta “sproporzionata” quella irrogata dal primo giudice, nella sospensione per la durata di un anno dall’esercizio della professione.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite contenente un unico, non titolato, motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto personalmente, senza assistenza di altro difensore, dall’incolpato, il quale, sottoposto con la decisione impugnata, immediatamente esecutiva, alla sospensione dall’esercizio della professione, era privo dello ius postulandi e non avrebbe pertanto neppure potuto rappresentare sè stesso.
Si richiama e si ribadisce, al riguardosi principio, più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. la recente ord. n. 24180/09 e le precedenti conformi n. 11213/008, 10959/01, 557/98), secondo cui “l’avvocato sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso le decisioni con cui il Consiglio Nazionale Forense abbia rigettalo l’impugnazione da lui proposta contro il provvedimento disciplinare, in quanto il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 66, comma 3 prevedendo che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare venga sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, non deroga alle ordinarie regole del giudizio di legittimità dettate dal R.D.L. 27 novembre n. 17538, artt. 34 e 35 in applicazione delle quali la difesa personale presso la Corte di Cassazione è consentita solo all’avvocato che sia in possesso del requisito di un efficace iscrizione nell’albo di un Tribunale.
Quest’ultimo requisito nel caso in esame non sussisteva all’atto della proposizione del ricorso (notificato il 9.3.2010), considerato che con la decisione impugnata emessa il 16.11.2009 ed immediatamente esecutiva ex lege, al C. era stata irrogata la sospensione dall’albo per la durata di un anno.
Poco o punto rileva, d’altra parte, che il presente ricorso fosse stato proposto tra l’altro e segnatamente, allo scopo di ottenere la sospensione dell’esecutività della sanzione riportata in secondo grado, considerato che l’impugnazione fu attivata nel vigore di quest’ultima e che anche nella teorica ipotesi di accoglimento di tale preliminare richiesta gli effetti non avrebbero potuto retroattivamente sanare l’invalidità dell’atto compiuto, quando l’iscrizione nell’albo professionale era temporaneamente inefficace.
Sulle spese infine non vi è luogo a provvedere, in assenza di controparti resistenti.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010