Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16184 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato PARENTE Angelica,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MICHELE, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 388/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA dell’11/06/08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 388/2008 depositata il 28 luglio 2008, ha confermato, cosi’ rigettando l’impugnazione dell’INPS, la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di M.F. all’assegno d’invalidita’ civile a decorrere dal 2 marzo 2005.

Il giudice del gravame ha ritenuto che i prescritti requisiti socioeconomici richiesti per usufruire della prestazione assistenziale in questione erano stati dimostrati attraverso le attestazioni dell’Agenzia delle entrate e dell’Ufficio di collocamento di (OMISSIS), entrambe prodotte in appello, aggiungendo che tale produzione documentale era da ritenersi consentita nel giudizio di secondo grado, in quanto indispensabile ai fini della decisione.

Per la cassazione della sentenza l’Istituto ha proposto ricorso con un motivo, cui l’assistibile ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si e’ costituito.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Con l’unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 l’Istituto ricorrente critica l’impugnata sentenza per avere la Corte di merito ritenuto provato il requisito socio economico sulla base di documenti prodotti dall’interessata soltanto nel giudizio di appello.

Il motivo e’ manifestamente infondato, giacche’ la Corte d’appello ha ritenuto “provato, attraverso la produzione di idonea attestazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio di collocamento di (OMISSIS), di essere in possesso dei prescritti requisiti reddituali ed amministrativi richiesti per usufruire della prestazione assistenziale richiesta. “La Corte ha altresi’ ritenuto possibile la produzione di tale documentazione anche nel presente grado del giudizio, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione, in quanto vertenti su un punto decisivo della controversia …”. Quindi, la Corte territoriale si e’ avvalsa di un suo specifico potere, motivando al riguardo.

Questa motivazione non e’ per nulla censurata dal ricorso in esame, nel quale ci si limita a criticare la mera ammissione di nuovi documenti in appello.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, in favore della parte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore di M.F., delle spese del giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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