Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27740 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9296/2019 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n.

24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi, e M.C. Seregni, che lo

rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1794/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da I.P., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il paese per timore di essere arrestato e incarcerato a vita a causa del suo orientamento sessuale, mal tollerato dalle autorità (OMISSIS) e perchè non aveva avuto più notizie del suo ex compagno.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale pur reputando il ricorrente credibile ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento nè della protezione sussidiaria nè di quella umanitaria. In riferimento alla prima per l’assenza di un rischio effettivo di subire un grave danno e perchè la zona di provenienza del ricorrente non risulta essere teatro – sulla base delle fonti consultate – di scontri armati tali da generare una violenza indiscriminata (nell'(OMISSIS) gli attacchi dei gruppi armati sono indirizzati quasi esclusivamente verso le piattaforme petrolifere); mentre, ad avviso della Corte distrettuale era irrilevante la condizione del paese di transito, avendo il ricorrente solo genericamente dedotto sulla condizione di pericolo dei lavoratori stranieri in Libia. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 perchè a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del ricorrente dovevano considerarsi coerenti, lineari ed assolutamente plausibili, senza che nessuna iniziativa fosse stata adottata dall’organo giudicante per approfondirle; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 perchè il tribunale non avrebbe proceduto all’acquisizione di informazioni aggiornate, secondo le quali in (OMISSIS) vi è stata negli ultimi mesi una recrudescenza della violenza e una degenerazione della situazione socio-politica.

Il primo motivo è inammissibile perchè del tutto generico non essendo comprensibile verso quale punto (e forma di protezione) della pronuncia impugnata si rivolga. D’altra parte, La Corte d’Appello si concentra sulla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) e sulla protezione umanitaria senza che venga dedotto alcun un vizio di omessa pronuncia o di omesso esame su fatto decisivo.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello, sulla situazione generale del paese che è invece fondato su fonti aggiornate, mentre le critiche del ricorrente sono generiche non fondate su nessuna fonte informativa alternativa.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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