Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27603 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17530-2019 proposto da:
JULIET S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, la
quale agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER le IMPRESE S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, alla via BOEZIO n. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
LUCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BIANCHINI;
– ricorrente –
contro
C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE MORONI;
– controricorrente –
e contro
A.V., N.Q. DI CURATORE del FALLIMENTO DELLA S.R.L.
(OMISSIS) in LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 792/2019 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano
Valle.
Osserva quanto segue.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Siena ha accolto l’opposizione a precetto di C.I. ed altri ed ha dichiarato l’inefficacia del precetto e degli atti esecutivi posti in essere dalla MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., quale mandataria di MPS S.p.a..
La Corte di Appello di Firenze, nel contraddittorio con la sola C.I., e nella contumacia del Fallimento della S.r.l. (OMISSIS), ha confermato la sentenza del primo giudice, dando della costituzione in appello della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a..
La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione dalla Juliet S.p.a., che agisce non in proprio ma in nome e per conto di MPS capital Services Banca per le Imprese S.p.a..
Resiste con controricorso C.I..
Il Fallimento della (OMISSIS) in liquidazione è rimasto intimato.
La proposta di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.
La sola parte controricorrente ha depositato memoria, con nomina di nuovo difensore, per l’adunanza del 15/10/2020.
Ciò posto si osserva.
Il ricorso non è articolato in motivi sulla base della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, se non uno, intestato testualmente “I MOTIVO D’APPELLO”.
Non è, quindi, in alcun modo dato di comprendere quali siano le violazioni, in questa sede di legittimità, ascritte alla sentenza della Corte territoriale.
Inoltre, e ancor prima, non vi è alcuna individuazione dei fatti rilevanti ai fini di causa come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), se non un generico riferimento a “Mutuo 2001”, “Mutuo 2006” e così via e il ricorso è, inoltre, palesemente rivolto a censurare la sentenza di primo grado, dato che in esso vi è riferimento all’operato del G.O.T., ossia di un giudice onorario, che, come noto, compone il Tribunale quale organo monocratico o collegiale e solo nel prosieguo il ricorso sembra rivolto anche avverso la sentenza d’appello.
Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 02602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso trascorre, quindi, nella prospettazione della differenza tra inefficacia dell’atto e invalidità dello stesso, e quindi passa a trattare della trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, ma non indica in alcun modo dove e quando delle questioni che intende prospettare si sia discusso in primo e secondo grado.
Nelle pagine successive alle prime tre il ricorso contiene una serie di massime giurisprudenziali, tratte da sentenze di questa Corte, senza adeguatamente riferirle al caso di specie.
In breve, il ricorso non presenta il minimo requisito per poter ritenere che sia proposta una censura meritevole di esame in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e distratte in favore del difensore della controricorrente, che ha reso la dichiarazione di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 13.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020