Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27588 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
M.S. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Enrico Guglielmucci, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Bruno Biscotto, in Roma, via G. Pisanelli n. 40,
come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Alessandra Stella, elett. dom. presso lo studio
dell’avv. Silvia Villani, in Roma, via Asiago n. 8, come da procura
a margine dell’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Udine 6.2.2017, n. 545/2017, in
R.G. n. 1739/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 30 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro
Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. M.S. s.r.l. impugna il decreto Trib. Udine 6.2.2017, n. 545/2017, in R.G. n. 1739/2016, che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo, promossa contro il decreto con cui il giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. (FALLIMENTO) aveva solo in parte accolto la domanda, fondata su un contratto di subappalto relativo ad opera pubblica attribuita alla società fallita dal Comune di San Michele al Tagliamento;
2. successivamente il richiedente ha depositato atto di rinuncia;
3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’accettazione della stessa rinuncia da parte del fallimento costituito;
4. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071d18).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020