Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27515 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22982/2019 proposto da:
G.B., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5866/2019 del TRIBUNALE di
MILANO, depositato il 06/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha chiesto che il
ricorso venga trasmesso al Primo Presidente perchè valuti se
assegnarlo alle Sezioni Unite, in subordine che venga trattato in
pubblica udienza ed, in ulteriore subordine, che venga accolto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
G.B. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a chiedere la protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa in quanto dovette fuggire dalla Nigeria a seguito della persecuzione messa in atto contro di lui dal germano maggiore che voleva affiliarlo a setta segreta e che non gradì il suo rifiuto.
La Commissione territoriale di Milano rigettò ogni richiesta avanzata dal G.. Avverso detto provvedimento di reiezione il richiedente asilo propose opposizione avanti il Tribunale di Milano, che respinse la stessa, osservando come il racconto reso dall’opponente appariva non credibile, nonostante le precisazioni fatte nel ricorso; come la situazione socio-politica dello Stato nigeriano, in cui il G. viveva, non era connotata da violenza diffusa e come non erano stati forniti elementi fattuali atti a lumeggiare condizione di vulnerabilità e d’integrazione sociale in Italia.
Avverso detta sentenza il G. ha interposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato, mentre è intervenuta la P.G. in persona della Dott. Ceroni che ha richiesto la rimessione alale sezioni unite della questione afferente l’audizione in giudizio del ricorrente e comunque l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso spiegato da G.B. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.
Con il primo mezzo d’impugnazione proposto si denunzia violazione delle regole giuridiche dettate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione alla disciplina posta dalla direttiva Europea e dalla Costituzione in materia, poichè il Collegio ambrosiano, pur concorrendone i requisiti previsti dalla legge, non fissò l’udienza per l’audizione del ricorrente.
Il G. osserva come detta audizione era resa necessaria e dall’assenza della videoregistrazione del colloquio da lui reso in sede amministrativa e per aver prospettato “taluni elementi di fatto… non dedotti” in precedenza.
Con la seconda doglianza il G. deduce violazione del principio ex art. 101 c.p.c. e del giusto processo per aver il Tribunale rigettato la sua domanda di protezione senza la previa fissazione della prescritta udienza per la sua audizione, così violando il principio del contraddittorio.
Le due censure appaiono intimamente connesse sicchè possono esser esaminate congiuntamente e risultano generiche, quindi inammissibili, poichè l’argomento critico elaborato non si confronta in effetti con la motivazione sul punto illustrata dal primo Giudice.
Difatti il Tribunale, nel decreto impugnato, dà atto di aver tenuto l’udienza di comparizione delle parti, alla quale comparve il solo difensore che insistette per l’accoglimento del ricorso e dà puntuale conto dell’esercizio della facoltà di non procedere all’audizione del richiedente asilo in quanto non dedotti fatti nuovi od allegati nuovi temi d’indagine.
Parte impugnante non contesta in modo specifico questa motivazione, bensì si limita a dedurre che non venne fissata udienza apposita per la sua audizione e che nel ricorso ebbe a prospettare “taluni elementi di fatto” non prima dedotti. Orbene, la norma citata siccome violata dispone esclusivamente che il Giudice convochi le parti davanti a sè e tale udienza venne ritualmente tenuta, mentre alla puntuale precisazione del Tribunale circa la mancata prospettazione di fatti nuovi o di nuovi temi d’indagine, il ricorrente contrappone propria valutazione che alcune precisazione, circa i medesimi fatti già descritti nell’audizione in sede amministrativa, dovevano intendersi quali “fatti nuovi ovvero prospettazione di nuovi temi d’indagine”.
Inoltre il Collegio ambrosiano ha pure partitamente esaminato le precisazioni fornite circa lo svolgimento dei medesimi fatti con il ricorso e puntualmente concluso che, pur valutando il narrato alla luce di tali precisazioni, comunque non risultava credibile, nel suo complesso, la vicenda riferita.
Dunque il dedotto vizio di lesione del contraddittorio non solo si fonda sul presupposto – dianzi visto privo di pregio giuridico – che era doveroso fissare apposita udienza per l’audizione del ricorrente, ma pure omette di confrontarsi con la richiamata statuizione del Tribunale circa la valenza delle asserite “taluni novità” dedotte in ricorso.
Non sussiste la necessità di rimettere alle sezioni unite di questa Suprema Corte la questione afferente l’obbligatorietà o non dell’audizione in sede giudiziale del richiedente asilo, prospettata dal P.G., e per l’infondatezza del mezzo d’impugnazione esaminato, come dianzi precisato, e perchè al riguardo non concorre alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte – Cass. sez. 1 n. 21584/20, Cass. sez. 2 n. 20120/20.
Con la terza ragione di doglianza il G. deduce la violazione del principio di diritto desumibile dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, poichè il Tribunale non ebbe ad esaminare la situazione socio-politica della Nigeria secondo i parametri prescritti dalla norma violata e senza azionare i suoi poteri officiosi d’indagine ed acquisizione di ulteriori e più specifiche informazioni al riguardo.
La censura appare assertiva ed apodittica poichè prospetta semplicemente una valutazione diversa da quella operata dal Tribunale senza un confronto con la motivazione da questo illustrata sul punto.
Difatti il Collegio ambrosiano ha puntualmente esaminato la situazione sociopolitica esistente nello Stato nigeriano, in cui il G. abitava, sulla scorta di aggiornate informazioni desunte da rapporti redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, per evidenziare come, pur in presenza di tensioni ed atti di violenza criminale, tuttavia la situazione – specie nella zona di residenza del G. – non era connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.
La critica si limita ad enfatizzare l’operato cenno alla concorrenza di conflitti e degli episodi di violenza criminale e terroristica, senza nulla contraddire circa lo specifico accertamento reso dal Tribunale in ordine alla zona specifica di residenza del richiedente asilo e senza indicare fonti affidabili lumeggianti una diversa situazione non esaminate dal Collegio milanese – Cass. sez. 1 n. 26728/19.
Alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione intimata poichè non costituita, mentre segue l’obbligo di versamento – se dovuto – dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020