Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 275816 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11740-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE
RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2353/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito denominata per brevità “BMPS”) impugnava i provvedimenti di diniego dell’Agenzia delle Entrate delle richieste di rimborso della quota di Ires pari al 10% per la mancata deduzione dell’Irap, prevista dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 3, per gli anni di imposta 2004, 2006 e 2007 chiedendo, con riferimento all’anno di imposta 2004, la restituzione della somma di Euro 38.684 a titolo di residuo Ires (ferma quella già riconosciuta dall’Ufficio) e degli interessi di legge ai sensi del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 44, pari ad Euro 229.966 e, relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007 la restituzione della somma di Euro 1.069.187 a titolo di residuo Ires (ferma quella già riconosciuta dall’Ufficio) e degli interessi di legge ai sensi del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 44, pari ad Euro 349.179,55.
2. La CTP, con sentenze n. 383/11/17 e 233/111/17, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al capitale e accoglieva la domanda della società per la restante parte degli interessi non rimborsati.
3. Sulle impugnazioni dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale, riuniti gli appelli, li rigettava rilevando che gli interessi erano dovuti a decorrere dalla data del versamento dell’indebito.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. BMPS si è costituita depositando controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, del D.L. n. 185 del 2008, art. 6 e dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto statuito nell’impugnata sentenza, poichè il diritto alla corresponsione degli interessi sorge dal momento in cui è venuto meno il presupposto impositivo che coincide con l’entrata in vigore della norma di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 6, che ha riconosciuto la deducibilità forfettaria nella misura del 10%, il dies a quo per calcolo degli interessi andava individuato non nel momento versamento dell’imposta da recuperare ma nell’entrata in vigore della suindicata normativa.
2. Alla luce delle osservazioni svolte dall’Agenzia delle Entrate nelle memoria difensive, la questione controversa sottoposta allo scrutinio di questa Corte – costituita dalla decorrenza degli interessi (dal versamento, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 44, comma 1, o dalla entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 6) sulle somme oggetto di rimborso pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria – non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria anche in relazione all’assenza di specifici precedenti sul punto di questa Corte di legittimità.
3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte:
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020