Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27396 del 01/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5601-2017 proposto da:
EMMECI DI M.A. & C SNC, con domicilio eletto in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato COLUCCI PIETRO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TERMOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 425/2016 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,
depositata il 30/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
Che:
la società EMME CI s.n.c. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla Tarsu per l’anno 2009, notificatole dal Comune di Termoli, eccependo la mancanza di motivazione dell’atto impugnato da cui non era possibile evincere gli elementi della pretesa tributaria, contestando altresì la circostanza che erano state sottoposte a tassazione superfici che dovevano essere escluse, in quanto caratterizzate dall’assenza di qualsiasi produzione di rifiuti.
La CTP di Campobasso, con sentenza n. 197/2011, rigettava il ricorso ritenendo l’operato del Comune conforme alle norme di legge regolanti le violazioni accertate.
Proposta impugnazione da parte della società contribuente, là CTR del Molise, con sentenza in data 30 agosto 2016, rigettava l’appello ritenendo che l’accordo raggiunto in accertamento con adesione per gli anni precedenti estendesse la sua valenza all’anno 2009. Nel merito sosteneva che le aree a cielo aperto adibite a deposito fossero comunque da assoggettare al tributo.
Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2017, la contribuente impugnava la sentenza della CTR con due motivi di ricorso. La parte intimata non si costituiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
parte ricorrente, con atto depositato in data 7.8.2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
detto atto non risulta notificato alla controparte;
la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (vedi da ultimo Cass., Sez. 1, n. 13923/19);
Nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.
Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020