Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27242 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29072/2018 proposto da:
F.O., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini n.
12, presso lo studio dell’avv. E. Cerio, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 27 agosto 2018, ha respinto la domanda di F. (corretto in F.) O. ( O.) cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o a quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.
Il tribunale, per ciò che in questa sede ancora rileva, pur dando atto che il villaggio di provenienza di F.O. era situato in una zona di scontri militari, ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che detta circostanza non era stata da lui indicata quale ragione della migrazione, ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente, F.O. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il tribunale erroneamente ritenuto irrilevante la situazione di violenza indiscriminata nella quale egli si troverebbe coinvolto in caso di rientro nel suo villaggio di origine solo perchè non espressamente da lui indicata quale ragione dell’espatrio; (ii) con il secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, rilevando che, attesa tale situazione, avrebbe dovuto essergli riconosciuta quantomeno la protezione umanitaria, che, secondo la circolare richiamata, va garantita nel caso di “temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della sicurezza del paese o della zona d’origine, non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.
Appare opportuno dare atto, preliminarmente, del passaggio in giudicato delle pronunce di rigetto, non impugnate, delle domande del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo.
Infatti, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero. Ne consegue che, una volta che il richiedente asilo abbia, come nella specie, assolto al proprio onere di allegazione sul punto (cfr. pag. 3, 2 cpv. decreto impugnato) la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese d’origine giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione anche in mancanza di un suo diretto coinvolgimento nella situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 6503/014).
Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al tribunale di Campobasso in diversa composizione, che riesaminerà le domande ancora in contestazione attenendosi al principio enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020