Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26945 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 26/11/2020), n.26945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1807/2013, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.A., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Elefante
Tullio e presso il suo studio in Roma, via Cardinal De Luca, 10,
domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza CTR Campania, 229/18/12 del 21
settembre 2012, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS)
della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Napoli.
Fatto
RILEVATO
Che:
B.A. ha impugnato l’accertamento in oggetto – derivante da altro accertamento per l’anno 2002 notificato alla I.A.M.A. s.r.l., compagine con ristretta base sociale – di cui il ricorrente era socio al 33%.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha rigettato il ricorso, il contribuente ha proposto appello che è stato accolto con la sentenza sopra detta.
Ricorre per un unico motivo l’Agenzia delle Entrate.
Resiste con controricorso B.A., che ha fra l’altro riproposto la questione pregiudiziale connessa alla pendenza dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento a carico della società; questione pretermessa dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto superata dall’annullamento dell’accertamento.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente “in quanto l’Ufficio, nel determinare la distribuzione di dividendi e nello stabilire che gli stessi sono stati percepiti dal contribuente non dimostra in alcun modo come tale percezione sia avvenuta. Tale situazione violando in modo eclatante il principio di diritto ” praesumptum da praesumpto non admittitur”, non giustifica affatto quanto determinato dai primi giudici con la sentenza impugnata”.
La ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2729 e dell’art. 2697 del c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” richiamando l’opposto principio di diritto affermato da questa Corte.
Il motivo è fondato.
E’ principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. (Cass., 1947/2019; Cass., 32959/2018; Cass., 27778/2017; Cass., 15824/2016).
Non essendosi uniformata a questo principio, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale, davanti alla quale il contribuente, atteso l’evidente rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi, potrà far valere la pendenza del ricorso, relativo alla stessa annualità, proposto dalla società, in ordine al quale è intervenuta la sentenza di questa Corte del 1 agosto 2019, n. 20745, che ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale ad essa sfavorevole.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020