Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27015 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29797-2019 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO BELLINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2019 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 27/2/2019, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla (allora) minore L.F. (in persona del genitore esercente la relativa responsabilità) per la condanna della Generali Italia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale la L. ebbe a procurarsi lo schiacciamento di un dito della mano destra a causa della chiusura accidentale dello sportello dell’autovettura assicurata dalla compagnia convenuta;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come la L. non avesse offerto alcuna prova del luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e della conseguente relativa riconducibilità alla nozione di “strada pubblica” (o ad essa equiparata), ai fini della verifica dell’operatività della polizza assicurativa destinata a coprire i danni derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli;

avverso la sentenza d’appello, L.F. (divenuta medio tempore maggiorenne) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la Generali Italia s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente non ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto non comprovato il luogo di verificazione del sinistro, non avendo la controparte mai contestato la circostanza dedotta in giudizio dall’attrice circa l’indicazione di Piazza Sabucina n. 2, in Caltanissetta, quale luogo di verificazione del fatto coincidente con una strada pubblica: circostanza considerabile, pertanto, come comprovata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva al riguardo il Collegio come – fermo l’assorbente rilievo dell’inadeguato assolvimento, da parte della ricorrente, degli oneri di allegazione e produzione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (non avendo la stessa provveduto all’integrale allegazione e/o trascrizione degli atti processuali di controparte idonei a render conto dell’effettivo difetto di contestazione dedotto, nella misura e secondo il grado preteso) – del tutto correttamente la corte territoriale abbia escluso il ricorso, nel caso di specie, di un’ipotesi di mancata contestazione, da parte della compagnia convenuta, della circostanza (asseritamente) consistita nella verificazione del sinistro oggetto del presente giudizio nel luogo indicato dall’originaria attrice, trattandosi di un fatto da detta compagnia legittimamente ignorati (siccome riferibili alla sfera di esclusiva pertinenza dell’attrice), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01);

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo la compagnia intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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