Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27017 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16011-2019 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) – FALL N. 13/2018, in persona dei curatori pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI,
100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– ricorrente –
contro
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, AGENZIA DELLE
ENTRATE CAGLIARI RISCOSSIONE;
avverso la sentenza n. 1080/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
I curatori del fallimento della (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Sardegna che ha dichiarato estinto il giudizio di appello proposto dall’INPS nei confronti della contribuente, nel quale i curatori del fallimento hanno proposto appello incidentale. Il giudizio riguarda l’opposizione a cartella di pagamento per contestate omissioni contributive. Nel corso del giudizio di appello all’udienza del 22 maggio 2018, si dava atto che la casa di cura, già fallita e precedentemente ritornata in bonis, era stata nuovamente dichiarata fallita in data 18 gennaio 2018; il procedimento tributario era quindi interrotto. La CTR della Sardegna con sentenza del 13 novembre 2018 ha dichiarato estinto il giudizio perchè non riassunto nel termine di tre mesi.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la curatela affidandosi a un motivo Non si sono costituiti gli intimati. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43 in quanto il processo sospeso interrotto deve essere riassunto entro sei mesi dalla dichiarazione della interruzione e non entro tre mesi come erroneamente ritenuto dal giudice d’appello. Il processo dichiarato interrotto l’udienza del 22 maggio 2018 è stato riassunto nel novembre 2018. Deduce che ha pertanto errato la CTR a dichiarare estinto il giudizio peraltro sull’erroneo presupposto che il processo fosse interrotto per decesso del difensore.
Il motivo è fondato.
Il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, prevede che “Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente”.
Ha qui errato la CTR ha dichiarare estinto il giudizio per tardiva riassunzione, sul presupposto che il giudizio non è stato riassunto nel termine di mesi tre.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Sardegna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020