Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27036 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10274-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2257/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata i124/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. G.V. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna l’atto n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio gli contestava, nella qualità di coautore, in quanto di amministratore di fatto, la responsabilità, limitatamente alle sole sanzioni tributarie, per le violazioni, afferenti l’anno 2009, oggetto dell’avviso di accertamento nr. (OMISSIS) (allegato all’avviso di contestazione), per maggiori imposte Irpef Iva ed Irap, per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesso nei confronti della ditta individuale Carpenteria Ravennate di D.L..

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con pronuncia n. 3433/10/2017 accoglieva l’appello in quanto l’avviso di accertamento risultava firmato da un funzionario privo di poteri necessari.

4. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e la CTR con sentenza n. 2257/2018 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la decisione impugnata non era l’effetto di un errore denunciabile con il mezzo del ricorso per revocazione quanto piuttosto conseguenza di un errata interpretazione in diritto deducibile con ricorso in Cassazione.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Nessuno si costituiva per il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che l’impugnata decisione ha erroneamente ritenuto che la decisione di appello non fosse l’effetto di un errore di fatto in ordine alla affermata sottoscrizione dell’atto impugnato da parte del Dott. A.A. benchè risultasse inequivocabilmente dagli atti che l’avviso impugnato fosse stato sottoscritto dal Dott. Z. e benchè dell’eventuale potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento prodromico da parte del Dott. A. non si sia mai discusso in giudizio.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il procedimento in esame trae origine dall’avviso nr. (OMISSIS) con il quale è stata accertata in capo ditta individuale Carpenteria Ravennate di D.L. una maggiore imposta Irpef, Iva e Irap con conseguente irrogazione delle sanzioni per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A G.V. è stato notificato il distinto avviso n. (OMISSIS) di contestazione della sola sanzione per aver concorso, nella veste di amministratore di fatto, alla violazione tributaria.

2.2 E’ pacifico – oltre che provato dall’esame del ricorso introduttivo le cui conclusioni sono state trascritte nel ricorso – che oggetto dell’impugnazione era unicamente l’atto di contestazione n. (OMISSIS) del quale si chiedeva l’annullamento.

2.3 Così come è incontroverso che uno dei vizi fatti valere dal privato con l’originario ricorso riguardava l’invalidità dell’atto impugnato per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. In particolare, come si evince dal testo dell’atto introduttivo trascritto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso per Cassazione, G.V. eccepiva “l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo in quanto non è affatto provato che il soggetto che ha sottoscritto l’atto di contestazione qui impugnato sia effettivamente dotato dei necessari poteri di sottoscrizione dell’atto stesso, ovvero che lo stesso rivesta la qualifica di “dirigente” a seguito di concorso pubblico, anzichè la semplice qualifica di “incaricato di funzioni dirigenziali””. L’Amministrazione finanziaria ha contrastato tale doglianza sostenendo e dimostrando che il funzionario, firmatario dell’impugnato atto di intimazione, il Direttore Provinciale Dott. Z., rivestiva la qualifica dirigenziale come da estratto di ruolo dei Dirigenti riprodotto nel ricorso.

2.4 La censura è stata dall’appellante riproposta nel giudizio di secondo grado sicchè può ritenersi che i giudizi davanti alle Commissioni di merito hanno avuto ad oggetto la questione della legittimazione a sottoscrivere l’impugnato avviso di contestazione n. (OMISSIS), sottoscritto dal Diretto Z. e non il prodromico atto di accertamento n.(OMISSIS) firmato dal Capo Area Imprese A..

2.5 Cosi delimitata la materia del contendere, nella motivazione della sentenza fatta oggetto dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, si legge quanto segue: “nella costituzione in giudizio di prime cure del 25 maggio 2015 l’Ufficio, in merito, afferma: “l’eccezione è pretestuosa. Viene infatti messa in dubbio, senza che vi sia alcuna elemento concreto in tal senso, la legittimazione del Direttore Provinciale a sottoscrivere gli atti impositivi. Al riguardo e a definitiva tacitazione dell’eccezione si produce copia del ruolo dei dirigenti presso l’Agenzia delle Entrate, ove il Dott. Za.St. è inserito al nr. 366. Sembrerebbe quindi che l’atto impugnato sia stato sottoscritto dal Dott. Z., ma così non è perchè esso è stato firmato dal Capo Area Impresa dell’Ufficio Controlli Dott. A.”.

2.6 E’ evidente che la CTR è incorsa nell’equivoco consistente nell’affermare che l’atto impugnato era stato firmato dal Dott. A. quando invece risulta dagli atti in modo inequivocabile che l’atto di intimazione è stato firmato dal Dott. Z. mentre il Capo Area Impresa Dott. A. ha sottoscritto il prodromico atto di accertamento notificato a Carpenteria Ravennate di D.L..

2.7 Si tratta di un errore di fatto revocatorio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato (Cass. nn. 6405, 4566 del 2018; n. 19174/2017; n. 23173/2016; Cass. n. 4893 e 6038 del 2016; S.U. n. 15227 del 2009; Cass. n. 28019 del 2009).

2.8 Non possono essere condivise le argomentazioni dell’impugnata sentenza secondo la quale la falsa affermazione della CTR circa l’imputabilità dell’atto al Dott. A. anzichè al Dott. Z. non si concreti in una mera svista di carattere materiale ma in un errore di carattere giuridico-interpretativo causato dalla convinzione dell’organo giudicante che la nullità dell’avviso di accertamento, sottoscritto dall’ A. travolgesse anche l’atto di contestazione oggetto del ricorso.

2.9 Come sopra si è dato conto il punto controverso del presente giudizio è rappresentato dall’accertamento della dedotta nullità dell’atto n. (OMISSIS) oggetto di impugnazione in relazione alla legittimazione del funzionario che lo ha sottoscritto; non risulta agli atti che si sia discusso della invalidità formale dell’avviso di contestazione n.(OMISSIS) derivata dalla nullità del prodromico avviso di accertamento.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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