Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26564 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/11/2020), n.26564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22952/2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA APOLLODORO 26,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1801/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2019 dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.B., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale;

2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, evidenziava che l’appello era stato proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata avvenuta il 21 marzo 2018. Infatti, l’appello era stato proposto con citazione notificata telematicamente il 26 aprile 2018 mentre avrebbe dovuto essere notificata entro il 23 aprile 2018 (i giorni 21 e 22 aprile cadevano rispettivamente di sabato e domenica). A diverse conclusioni non poteva pervenirsi nemmeno tenendo conto della pronuncia delle sezioni unite che aveva stabilito dell’appello in materia di protezione internazionale si propone con ricorso poichè l’atto di citazione risulta iscritto al ruolo in data 26 aprile 2018. All’inammissibilità dell’impugnazione conseguiva la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3. M.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. per aver considerato fuori termine il

deposito della citazione in appello.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere l’atto di citazione inammissibile per essere stato depositato fuori termine, in quanto il ritardo nella notifica e iscrizione a ruolo avvenuta il 26 aprile 2018, secondo quanto riferito dal precedente difensore, era dovuto ad un problema tecnico al server di posta elettronica certificata e, dunque, la Corte avrebbe dovuto ritenere il termine rispettato per motivi di forza maggiore.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa carente motivazione del decreto impugnato.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la situazione del Gambia che come risulta dalle fonti internazionali rientra tra i paesi nei quali si corre un rischio effettivo di subire un grave danno. Inoltre. la Corte avrebbe omesso di considerare il lungo percorso di integrazione posto in essere dal ricorrente.

3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Il ricorrente deduce genericamente un errore del server della posta elettronica certificata del precedente difensore senza addurre alcun elemento concreto a sostegno di tale tesi se non il fatto che tale circostanza è stata riferita dal suddetto precedente difensore.

Risulta evidente pertanto l’inammissibilità della censura, cui consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso che ha ad oggetto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al merito della domanda di protezione proposta dal ricorrente.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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