Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26462 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28607-2015 proposto da:

THE DREAM SRL, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VIVALDI MAURO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA FLAMINIA

135, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARENTE GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. in causa promossa dalla srI The Dream con ricorso contro l’iscrizione ipotecaria che la ricorrente sosteneva essere stata illegittimamente iscritta in suo danno dalla spa Equitalia Centro in assenza di previa notifica di tredici delle sottostanti quattordici cartelle di pagamento, la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 21 maggio 2015, n. 90, sulla premessa che la notifica avrebbe potuto essere contestata solo a mezzo di querela di falso contro le relate, recanti, ciascuna, l’attestazione dell’ufficiale notificatore di avvenuta consegna di copia della cartella a persona qualificatasi come “addetta alla sede”, e sul rilievo che la sri non aveva proposto alcuna querela, confermava la pronuncia di primo grado reiettiva dell’originario ricorso;

2. la srl The Dream chiede la cassazione della suddetta sentenza;

3. Equitalia Centro resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso, la srl The Dream lamenta violazione dell’art. 145 c.p.c.. Sostiene che la commissione ha errato nel ritenere la ricordata attestazione dell’ufficiale notificatore dotata di efficacia probatoria piena, fino a querela di falso. Sostiene che l’attestazione sia dotata di sola efficacia di presunzione semplice. Deduce di aver vinto la presunzione tramite i documenti prodotti fino dal primo grado di giudizio: la certificazione del competente centro per l’impiego da cui risultava che soltanto una delle persone che avevano sottoscritto le relate era stata avviata ad essa ricorrente da quell’ufficio e gli atti notarili da cui risultava che essa ricorrente aveva affittato e poi trasferito a terzi le attività svolte nella sede sociale, in data anteriore a quella della prima notifica;

2. il ricorso va rigettato. La sentenza impugnata è, nel dispositivo, conforme a diritto. Deve essere corretta nella motivazione (art. 384 c.p.c., u.c.). In ipotesi di notifica di una cartella effettuata, secondo la relata del pubblico ufficiale notificante, nella sede sociale e mediante consegna a persona qualificatasi come addetta alla sede stessa, a norma dell’art. 145 c.p.c., la relata spiega piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per quanto concerne i fatti compiuti da detto ufficiale e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza (secondo la regola generale stabilita dall’art. 2700 c.c.) mentre introduce una presunzione semplice sulla circostanza che il consegnatario sia effettivamente addetto alla sede della società, sicchè quest’ultima, ove intenda contestare la validità della notificazione stessa, per un verso -e al contrario di quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, che, per questo, deve essere corretta-, non è tenuta a proporre querela di falso, per altro verso, deve fornire prova idonea a superare la presunzione. Ai tale fine, poichè il concetto di “addetto alla sede” include ogni persona che si trovi nella sede in virtù di un rapporto di lavoro o di un qualsiasi altro incarico, pur se provvisorio e precario non del tutto occasionale, con la società, quest’ultima, per vincere la presunzione, ha l’onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere un suo dipendente, non aveva mai ricevuto incarico alcuno per cui potesse essere, in modo non puramente occasionale, in sede (v. Cass. n. 32981 del 20/12/2018; n. 27420 del 20/11/2017). Nel caso di specie, è incontrovertibile che i ricordati documenti, prodotti dalla ricorrente, non sono idonei allo scopo. La certificazione del centro dell’impiego dimostra soltanto che uno dei consegnatari è stato avviato, da quel centro, al lavoro presso la odierna ricorrente. Niente dice sulla insussistenza tanto di rapporti di lavoro tanto di altro tipo di incarichi anche a titolo solo provvisorio o precario tra i restanti consegnatari e la società. I documenti notarili di cessione di rami di azienda localizzati presso la sede sono del tutto privi di rilievo essendo dato pacifico quello per cui la società, pur dopo quelle cessioni e, in particolare, al momento delle notifiche, ha avuto sede laddove le notifiche sono avvenute;

3. le spese seguono la soccombenza;

4.al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, , ove dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Equitalia Centro Spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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