Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26451 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23144-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO CHE E CONSIDERATO CHE

1. S.L. ricorreva per la cassazione della sentenza n. 474/10/13, emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia il 9 marzo 2014, con cui era stato giudicato legittimo l’avviso di accertamento notificato ad esso ricorrente dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di costi dedotti dal reddito dell’anno 2007 in violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109;

2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

3. il ricorrente presentava istanza per la definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e successiva memoria alla quale era allegata documentazione di pagamento delle somme dovute; chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;

4. l’Agenzia delle Entrate depositava memoria nella quale dava atto dell’avvenuto pagamento e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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