Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26451 del 20/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23144-2015 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA
5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 474/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO CHE E CONSIDERATO CHE
1. S.L. ricorreva per la cassazione della sentenza n. 474/10/13, emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia il 9 marzo 2014, con cui era stato giudicato legittimo l’avviso di accertamento notificato ad esso ricorrente dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di costi dedotti dal reddito dell’anno 2007 in violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109;
2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
3. il ricorrente presentava istanza per la definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e successiva memoria alla quale era allegata documentazione di pagamento delle somme dovute; chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;
4. l’Agenzia delle Entrate depositava memoria nella quale dava atto dell’avvenuto pagamento e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 Luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020