Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26289 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14319-2019 proposto da:

REFLEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE NOCERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9356/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, notificava alla società Reflex s.r.l. gli avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2012 emessi, a seguito del processo verbale di constatazione della G.d.F., ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41-bis, con i quali venivano rilevati ricavi non dichiarati per Euro 1.081.356,00 per l’anno di imposta 2011 ed Euro 233.019,00 per l’anno 2012.

La società contribuente, con distinti atti notificati in data 9.9.2015, proponeva ricorso avanti alla CTP di Salerno, la quale, disposta la riunione dei procedimenti, rigettava le impugnative con sentenza n. 1267/2016.

Avverso tale sentenza la società Reflex s.r.l. proponeva appello avanti alla CTR di Salerno che con sentenza n. 9356/12/2018 lo rigettava ritenendo che “l’Ufficio ha provveduto a determinare il reddito d’impresa (completamente non dichiarato) sulla base delle complessive movimentazioni (versamenti e prelievi) lì dove il contribuente non ha dato giustificazione alcuna deì movimenti stessi o, pur dandone giustificazione, non ha, poi, comunque documentato quanto asserito”.

La contribuente propone ora ricorso per cassazione nei riguardi della pronuncia di appello affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, D.P.R. n. 598 del 1973 e del D.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La contribuente, nel richiamarsi ai precedenti scritti per relationem e alle conclusioni ivi formulati, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna motivazione in merito alla mancata prova della imputabilità in capo alla società delle movimentazioni finanziarie collegate all’amministratore unico, tralasciando nell’avviso di accertamento l’imposta Iva regolarmente annotata nel registro acquisti, i costi per l’impiego della manodopera ed altri costi riscontrati dall’Ufficio.

Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Lamenta che la motivazione in presenza di un grado probatorio non univoco sarebbe stata solo apparente, stilata con argomentazioni stereotipate ed in insanabile contrasto fra loro.

Sostiene che la sentenza si sarebbe limitata a recepire acriticamente le valutazioni dell’Ufficio omettendo completamente la motivazione di considerare le giustificazioni addotte dalla contribuente.

Il primo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Dal principio di diritto discende che non è ammissibile il generico rinvio agli scritti difensivi dei gradi di merito senza specificare quale sia stato il contenuto delle critiche prospettate.

La formulazione del motivo inoltre non consente di individuare i capi della sentenza che ad avviso della ricorrente si porrebbero in contrasto alla normativa richiamata in rubrica.

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità.

“I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. 2018 nr 29093.

E’ stato altresì affermato che in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso(Cass. nr 2018 5478)

Parimenti anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile.

In primo luogo non è configurabile il vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sub specie di motivazione apparente. Sul punto giova ricordare che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). Nel caso di specie la CTR ha rigettato l’appello della contribuente con diffuse argomentazioni su ogni aspetto della vicenda processuale, rilevando in particolare che “l’Ufficio ha provveduto a determinare il reddito d’impresa (completamente non dichiarato) sulla base delle complessive movimentazioni (versamenti e prelievi) lì dove il contribuente non ha dato giustificazione alcuna dei movimenti stessi o, pur dandone giustificazione, non ha, poi, comunque documentato quanto asserito”.

In buona sostanza la CTR ha espresso delle chiare ed identificabili rationes decidendi. Non si rileva, quindi, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

Con riferimento agli ulteriori profili di doglianza si osserva che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.” (Cass., n. 11892 del 216, seguita da numerose conformi) non configurabile nel caso in cui come nella specie la CTR, premesse alcune considerazioni in linea di diritto, ha spiegato le ragioni della condivisione della valutazione espressa dal giudice di primo grado in ordine alle prove di natura presuntiva sul quale era stato ricostruito l’imponibile della società osservando come in merito a tali dati nessun elemento di segno contrario era stato fornito dalla contribuente su cui gravava il relativo onere.

Il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva a 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 16 aprile 2014) consente (v. Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non già una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. sez. un. 5745 del 2015; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per sostenere (come nella specie) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, lamentandosi, in sostanza di una “motivazione non corretta” (Cass. n. 27415 del 2018, cit.) giacchè nel paradigma di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018; Cass. 2019 nr 22883).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non v’è idonea e specifica indicazione sicchè, così come articolate, le censure svolte nel motivo si risolvono, in ultima analisi, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando la contribuente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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