Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26264 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10960/2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via

Moretto n. 60, presso lo studio dell’avv. Luca Zuppelli, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- H.S., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come anche della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 6 marzo 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio non risultava credibile, considerando le molteplici inverosimiglianze e contraddizioni: il ricorrente affermava di temere, in caso di rientro, la vendetta dei fratelli della fidanzata defunta, che lo avevano ritenuto responsabile della morte di questa. Non è tuttavia verosimile – ha rilevato il Tribunale – che il richiedente, di famiglia povera, abbia potuto frequentare la stessa scuola della fidanzata. Neppure è credibile che “i due fidanzati si siano frequentati indisturbati per ben 8 anni”: non si riesce a comprendere, allora, “perchè la ragazza, dopo una così lunga frequentazione, avrebbe dovuto suicidarsi”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato anche che, secondo quanto riferito dai report COI resi pubblici nel 2016 e nel 2017, il (OMISSIS) non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento H.S. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I., per non avere il Tribunale di Brescia preso atto della documentazione prodotta e per non avere attivato i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente; (ii) col secondo motivo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su questioni ccntroverse e decisive ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; (iii) col terzo motivo, per illegittimità del D.L. n. 13 del 2017 per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza; nonchè violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- In riferimento al primo motivo di ricorso, è da sottolineare che le dichiarazioni del ricorrente non costituiscono, in sè stesse, un “fatto storico”, come tale in ipotesi rilevanti ai fini della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 D’altra parte, il motivo di ricorso non indica quali sarebbero – tra quelli prodotti dal ricorrente – gli specifici documenti che sarebbero decisivi per l’esito del giudizio e che il giudice del merito ha trascurato di esaminare.

5.2.- Il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione di inattendibilità del narrato e la situazione presente nel paese d’origine del ricorrente, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Tuttavia, il testo della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che è attualmente vigente, prevede esclusivamente la possibilità di denunciare l’omesso esame, da parte del giudice del merito, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397).

5.3.- Anche il terzo motivo di ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Con questo motivo, il ricorrente lamenta in particolare che il decreto in oggetto ha previsto l’entrata in vigore delle norme più significative dopo 180 giorni, a dispetto delle pretese ragioni di urgenza. Inoltre, la previsione del rito camerale per un processo che ha ad oggetto diritti fondamentali costituirebbe una palese violazione del principio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con connessa non costituzionalità della relativa normativa disciplinare.

In relazione al dedotto difetto dei requisiti della necessità ed urgenza, va osservato che questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito con modifiche in L. n. 46 del 2017, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass., 05 luglio 2018, n. 17717).

Quanto alla previsione del rito camerale, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tal caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr. Cass., 05 luglio 2018, n. 17717; Cass., 4 novembre 2020, n. 24564; Cass., 30 giugno 2020, n. 13193).

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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