Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 07/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 07/07/2010), n.16051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – est. Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.
TOMMASO D’AQUINO 116 SCALA A, presso lo studio dell’avvocato BORELLO
FRANCESCANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTERO
ROBERTO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE LA LOGGIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 27/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo
del ricorso, rigetto del primo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.G.F. ha impugnato avvisi di accertamento imposta ICI per gli anni dal 1997 al 2000 notificati dal Comune di La Loggia per il recupero di maggiore imposta e irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione.
La Commissione Tributaria Provinciale adita rigettava i ricorsi riuniti, con decisioni impugnate dal contribuente per il mancato esame della richiesta di rideterminazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale rigettava gli appelli riuniti, escludendo l’applicabilità della regola del cumulo giuridico delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per Cassazione con due motivi. La parte intimata non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia l’omessa pronuncia sulla “domanda principale” proposta dall’attuale ricorrente, con cui era stata dedotta l’inapplicabilità della sanzione relativamente agli anni di imposta 1999 e 2000, deducendosi che a seguito di variazione catastale nell’anno 1997 la dichiarazione modificativa della rendita doveva essere presentata nell’anno 1998 e non anche in tutti gli anni successivi.
Il mezzo è inammissibile: mentre al giudice di appello risulta sottoposta solo la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, la denuncia di omessa pronuncia è effettuata dal ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non riproduce le parti dell’appello, con cui la censura sulla questione sarebbe stata avanzata nel precedente grado di giudizio.
Il secondo motivo, con la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 e difetto di motivazione, investe la statuizione con cui la C.T.R. ha escluso l’applicazione della disciplina del “cumulo giuridico” di una pluralità di violazioni commesse in tempi diversi, prevista dalla norma citata, applicando la regola, posta dal citato art. 12, u.c., seconde cui “la continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni”. Nel caso di specie, le sanzioni per le diverse annualità sono state irrogate con gli avvisi notificati contemporaneamente al contribuente; tuttavia, la continuazione sarebbe interrotta perchè le “rilevazioni per omessa dichiarazione sono state effettuate anno per anno” ed ogni periodo di imposta deve essere considerato del tutto autonomo da quello successivo.
Il ricorrente critica questa decisione,sostenendo che l’interruzione è configurabile solo per le violazioni commesse successivamente al ‘avvenuta conoscenza della contestazione da parte del contribuente.
La censura merita accoglimento, dovendosi rilevare che la periodicità del tributo, rapportato (come osserva la sentenza impugnata) all’anno solare, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’identificazione,stabilita dalla norma, del momento dell’interruzione della continuazione con quello della contestazione dell’illecito, dal quale opera l’attenuazione del rigore del cumulo materiale delle sanzioni.
L’applicazione di questa regola impedisce che la continuazione configurabile in caso di pluralità di infrazioni alla medesima disposizione in materia di ICI per periodi di imposta diversi possa essere interrotta per le violazioni antecedenti alla contestazione stessa.
La sentenza impugnata, affetta dal denunciato vizio di violazione della L. n. 472 del 1997, art. 12, deve essere quindi cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte che dovrà procedere a nuovo esame della questione dell’applicazione di detta norma attenendosi al principio sopra richiamato, e dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla C.T.R. per il Piemonte.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010