Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15880 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11682/2006 proposto da:
CITTA’ & CAMPAGNA COOPERATIVA DI SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L.
IN
LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore Sig. F.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31,
presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS Tommaso, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRICCA LANFRANCO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G. (OMISSIS), V.G.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO Carla, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO D. giusta delega
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
emessa il 5/5/2005, depositata il 19/10/2005, R.G.N. 671/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS;
udito l’Avvocato RENZO TOSTI per delega dell’Avvocato CARLA RIZZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso 11 rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Città & Campagna soc. coop. a r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Perugia, G.G. e V.G. esponendo di essere stata incaricata dal G. della vendita di un appartamento di sua proprietà. A seguito di tale incarico F.F., che agiva per l’attrice, aveva messo in contatto il G. con V.G..
Dopo qualche anno la Città & Campagna era venuta a conoscenza, attraverso le visure effettuate presso la Conservatoria dei registri immobiliari, che la V. aveva acquistato l’appartamento del G. ed aveva perciò richiesto ai convenuti il pagamento della provvigione.
La V. eccepiva anzitutto la prescrizione del relativo diritto ex art. 2950 c.c., in quanto il contratto preliminare era stato stipulato il (OMISSIS), mentre la richiesta di pagamento era stata formulata nel (OMISSIS); contestava nel merito la domanda attrice sostenendo che il contratto di compravendita si era concluso per l’intervento di altra agenzia immobiliare.
Anche il G. si costituiva in giudizio contestando la pretesa di Città & Campagna ed affermando di avere revocato l’incarico conferito a quest’ultima, prima della conclusione dell’affare.
Il Tribunale rigettava la domanda attrice, ritenendo che il diritto alla provvigione era prescritto.
Proponeva appello la Città e Campagna. Si costituivano la V. e il G..
La Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia il 10-17.10.2002, respingeva l’eccezione di prescrizione nonchè la domanda dell’appellante nei confronti degli appellati.
Proponeva ricorso per cassazione la Città & Campagna.
Resistevano con controricorso G.G. e V. G..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato una motivazione concisa.
Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
Lamenta la ricorrente che la Corte di merito ha valutato erroneamente fatti decisivi della controversia, senza tener conto di tutte le circostanze dalle quali derivava il suo diritto alla provvigione ed in specie del fatto che la sua attività è stata l’antecedente necessario per la conclusione dell’affare.
Il motivo non può essere accolto.
La valutazione della fattispecie concreta rientra infatti nella discrezionalità del Giudice di merito e nell’effettuarla la Corte d’Appello ha congruamente motivato il proprio convincimento senza incorrere in vizi logici o giuridici.
Con il secondo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1758 c.c.”.
Ritiene la Città & Campagna che la Corte è incorsa nel suddetto vizio per non aver valutato se l’attività da essa prestata fu presupposto di quella svolta dal secondo mediatore; per non avere applicato d’ufficio l’art. 1758 c.c., rilevando l’esistenza della concausalità dell’apporto dei due mediatori e per non averle riconosciuto il compenso richiesto, almeno in percentuale.
Il motivo non può essere accolto perchè costituisce domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c.”.
Sostiene in particolare la ricorrente che tale disposizione è stata violata dalla Corte territoriale perchè quest’ultima ha escluso il diritto della Città & Campagna alla provvigione, a carico della V., nonostante ella avesse, per fatti concludenti, accettato l’intervento del F.. Ritiene perciò la ricorrente che la V. sia anch’ella tenuta al pagamento della provvigione e che la stessa può essere determinata, secondo gli usi, in misura del 3% ovvero secondo equità.
Il motivo è infondato.
Si deve infatti osservare che, in tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione, non basta che l’affare sia stato concluso, ma, in forza dell’art. 1755 c.c., comma 2, occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore.
L’accertamento sull’esistenza del rapporto di causalità o di concausalità, se più furono gli intermediar che prestarono la loro opera, tra la conclusione dell’affare e l’attività svolta dal mediatore, si riduce ad una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato, come nella specie, ad esatti criteri logici e di diritto (Cass., 18.9.2008, n. 23842; Cass., 23.4.1999, n. 4043; con particolare riferimento all’intervento di più mediatori: Cass., 20.7.1967, n. 1877; Cass., 11.8.1962, n. 2566).
Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia infine “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. violazione dell’art. 1363 c.c.”.
Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha violato e falsamente applicato l’art. 1341 c.c., laddove ha contestato la mancata, apposita sottoscrizione della clausola contrattuale relativa all’esclusiva, in quanto tale clausola non rientra, a suo avviso, in nessuna delle ipotesi previste dalla medesima disposizione.
Il motivo è infondato.
A prescindere infatti dal carattere vessatorio della clausola de qua (che sembrerebbe accordarsi con la lunghezza del termine ivi previsto), va rilevato che proprio la lunghezza della sua potenziale durata induce, secondo una interpretazione di buona fede, a ritenerla inefficace.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010