Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 05/07/2010
Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
O.G. (c.f. (OMISSIS)), S.G.
A. (C.F. (OMISSIS)), P.A. (C.F.
(OMISSIS)), V.E. (C.F. (OMISSIS)),
S.A. (C.F. (OMISSIS)), G.R. (C.F.
(OMISSIS)), R.V. (C. F. (OMISSIS)),
M.A. (C. F. (OMISSIS)), A.V. (C. F.
(OMISSIS)), Z.A. (C.F. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso
l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giusta
procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
e sul ricorso n. 13004/2008 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
S.A., G.R., R.V., M.
A., A.V., Z.A., O.G.,
S.G.A., P.A., V.E.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il
01/02/2007; n. 55106/05 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso incidentale; assorbimento del principale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, O.G. + 9 impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma, depositato l’1/2/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali, nonche’ determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che pure ha proposto ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Quanto al ricorso principale, va precisato che gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia (per tutte, Cass. N. 18105 del 2005).
Va considerato assorbito il motivo relativo alle spese che vanno riliquidate.
Va rigettato il ricorso incidentale, ove ci si riferisce erroneamente alla “posta in gioco” : gli odierni ricorrenti avrebbero avuto consapevolezza dell’infondatezza della loro pretesa. Va cassato il provvedimento impugnato.
Puo’ decidersi nel merito, disponendo la decorrenza degli interessi dalla data della domanda.
Le spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo per ogni singola posizione, andranno moltiplicate con riferimento ai ricorsi proposti in primo grado (ciascun ricorrente aveva proposto un ricorso). Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali dalla domanda, nonche’ le spese del giudizio di merito che determina nella somma di Euro 500,00 per esborsi, Euro 3.800,00 per diritti ed Euro 4.900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Giuliani antistatario, e del giudizio di legittimita’ che determina in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. Giuliani antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010