Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15724 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRANSPORT EXPRESS DI BELTRAMI LUCA & FRANCESCO S.N.C. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante Sig. B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LA FRANCESCA ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS) in proprio e quale legale

rappresentante della A.C. IMMOBILIARE VALGERA di COPPOLA RITA E

ARDUINO ALESSANDRO S.N.C, (ex NORD COMMERCIO di COPPOLA RITA

& C

S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo

studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAPINO GIANGIACOMO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2062/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 10/11/2004, depositata il

13/12/2004, R.G.N. 1144/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato GIANGIACOMO DAPINO;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Transport Express in data 6.6.1997 stipulo’ un contratto di leasing relativo ad un autocarro, scegliendo come fornitore del veicolo la soc. Nord Commercio. Al momento della stipula fu immessa nel possesso del veicolo e della carta di circolazione; tuttavia, a tal data ne’ la fornitrice del mezzo (la Nord Commercio), ne’ la concedente (tal Nordica Leasing) ne erano proprietarie; proprieta’ acquistata dalla Nord Commercio il 23.6.1997 e dalla Nordica Leasing il 14.7.1997. Sulla base di tale premessa la Transport Express cito’ in giudizio la Nord Commercio e la sua amministratrice C.R. per il risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a causa dell’impossibilita’ di utilizzare il veicolo e di adempiere ad un contratto di trasporto stipulato con altra societa’.

Il Tribunale di Asti accolse la domanda sul presupposto che l’inesatto adempimento imputabile al fornitore aveva causato l’impedimento alla circolazione per effetto dell’inoperativita’ della polizza assicurativa.

La sentenza e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, la quale ha assolto da responsabilita’ la societa’ convenuta e la sua legale rappresentante sul presupposto che l’impedimento alla circolazione era stato erroneamente ritenuto dal primo giudice, visto che, in ipotesi di danni ai terzi, l’eventuale polizza assicurativa (che poteva essere stipulata dallo stesso utilizzatore) avrebbe avuto ordinaria operativita’.

Propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi la Transport Express. Risponde con controricorso la C., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentate della A.C. Immobiliare Valgera s.n.c. (gia’ Nord Commercio). La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione laddove non avrebbe tenuto conto che il veicolo in questione non avrebbe comunque potuto circolare siccome privo dei documenti previsti dall’art. 180 C.d.S., nonche’ della speciale autorizzazione al trasporto per conto terzi.

Il secondo motivo sostiene che a norma del combinato disposto degli artt. 91 e 93 C.d.S. sulla carta di circolazione del veicolo oggetto di leasing (e, dunque, nel PRA) deve risultare l’intestazione in capo al locatore con l’indicazione del nominativo del locatario sulla;

cio’ al fine di individuare i responsabili solidali di un eventuale sinistro stradale o del pagamento di sanzione pecuniaria (a tal riguardo e’ fatto riferimento ad un precedente di legittimita’ in cui s’afferma che, in ipotesi di leasing, tale responsabilita’ e’ solidale tra il conducente ed il solo utilizzatore del veicolo).

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1477 c.c., per non aver tenuto conto la sentenza impugnata che, a norma di quella disposizione, il fornitore avrebbe dovuto consegnare all’utilizzatore i documenti insieme con il veicolo.

I tre motivi sono inammissibili, in quanto prospettano questioni di fatto nuove ed impertinenti rispetto al contenuto della decisione impugnata; ne’ la ricorrente lamenta, in relazione ad esse, l’omessa pronunzia da parte del giudice d’appello.

Va, infatti, rilevato che tutto il dibattito s’e’ concentrato nel giudizio di secondo grado intorno all’affermazione del primo giudice secondo cui il ritardo nella consegna dei documenti aveva causato l’impedimento alla circolazione in quanto, mancando l’intestazione del veicolo in capo al concedente, l’utilizzatore sarebbe stato l’unico responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, potendo il proprietario e la compagnia assicuratrice dimostrare che il veicolo circolava senza il consenso del proprietario stesso. A questa asserzione la sentenza impugnata ha controbattuto che era stato provato che il veicolo era coperto da assicurazione per la r.c. gia’ in data 10.6.1997 e la circostanza che la concedente societa’ non risultasse formale intestataria del mezzo non ne impediva l’operativita’; una volta assicurato, il veicolo poteva essere utilizzato dalla Transport Express ed a dolersi della circostanza poteva essere tutt’al piu’ il formale intestatario, la cui responsabilita’ nei confronti del terzo si aggiungeva a quella del conducente. In definitiva – su questo punto e’ esplicita la sentenza impugnata – l’unica circostanza impeditiva della circolazione sarebbe stata l’inoperativita’ della polizza; inoperativita’, appunto, esclusa.

A fronte di questa ragione del decidere (corrispondente al tema del dibattito impostato dalle parti) nulla oppone l’attuale ricorrente, la quale, piuttosto, introduce le questioni delle quali s’e’ dato sopra conto, che sono affatto nuove ed estranee rispetto al tema controverso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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