Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15666 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VALLE

AURELIA 130, presso lo studio dell’avvocato ANGERILLI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGERILLI VINCENZO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/04/2007 r.g.n. 407/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata dell’11 aprile 2007 la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da R. L. nei confronti dell’Inps, intesa alla trasformazione della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia. Quanto alla decorrenza, l’Inps aveva erroneamente fissato la decorrenza della trasformazione dalla data della domanda, mentre doveva determinarsi al momento di compimento dell’eta’ pensionabile, giacche’ e’ da questa data che decorre normalmente la pensione di vecchiaia, a meno che l’interessato non faccia richiesta di una data diversa.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico l’Inps denunzia violazione del R.D.L. n. 636 del 1939 convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10, della L. n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 e del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 perche’, per i titolari di pensione di invalidita’, non vale la regola della trasformazione automatica in pensione di vecchiaia, che e’ prevista per l’assegno. Il ricorso merita accoglimento.

1. Non e’ qui in questione il problema della mutabilita’ del titolo di pensione, gia’ ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidita’ (ante L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresi’ incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato. Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioe’ se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessita’ della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’eta’ pensionabile. Invero nessuna disposizione dell’ordinamento regola la fattispecie.

Secondo la regola generale, ferma la necessita’ della domanda, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’eta’ e dal conseguimento degli altri requisiti costitutivi del diritto.

Tuttavia, nel caso di specie, non puo’ valere la regola generale suddetta, perche’ questa opera nel caso che non vi sia alcun altra prestazione in godimento, mentre l’attuale contro ricorrente godeva gia’ della pensione di invalidita’ e si trattava di trasformarne il titolo, di talche’ te relativa domanda ha efficacia costitutiva.

Posto infatti che l’Istituto non puo’ procedervi d’ufficio, e’ rimessa all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), la facolta’ di richiedere la trasformazione avvalendosi dello specifico diritto di opzione di utilizzare la provvista contributiva non piu’ per l’una ma per l’altra prestazione. Non vi e’ invece alcuna norma, ne’ la regola e’ rinvenibile nel sistema, per cui la domanda avrebbe efficacia retroattiva.

In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell’affermare che, al compimento dell’eta’ pensionabile, la pensione di invalidita’ dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, cosi’ da far decorrere il diritto alla prestazione da quel momento, anziche’ dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Accolto il ricorso dell’INPS la sentenza d’appello va cassata, e, poiche’ risulta che l’assicurato aveva gia’ ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla piu’ remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’eta’ pensionabile), la causa puo’ essere decisa direttamente nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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