Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15445 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica –

DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma in via Vespasiano n. 9

presso l’avv. Renzi Alessandra che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASER srl per la gestione delle entrate del Comune di Pomezia, in

persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in

Rema in via Conte Verde n. 51, presso l’avv. Di Benedetto Pietro,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

COMUNE DI POMEZIA;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 32/26/04, depositata il 5 novembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Uditi l’avv. Alessandra Renzi per la ricorrente e l’avv. Pietro di

Benedetto per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo IACP della Provincia di Roma, poi ATER, impugnò con più ricorsi gli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni 1993, 1994 e 1995 notificati dal Comune di Pomezia il 19 dicembre 1999, sostenendo, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta dei manufatti, da esso IACP costruiti, dopo l’entrata in vigore della L. 22 ottobre 1971, n. 865, con finanziamenti pubblici “su aree rientranti nei piani di zona del Comune assegnate per la costituzione del diritto di superficie”.

In primo grado i ricorsi, riuniti, venivano rigettati.

La Commissione tributaria del Lazio, adita in appello dallo IACP, respingeva l’impugnazione. Quanto alla dedotta mancanza di titolarità in capo all’Istituto del diritto di superficie, per non essere stato “formalmente e sostanzialmente costituito attraverso atti scritti”, riteneva il rilievo in contraddizione con quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, essendosi il diritto di superficie di fatto costituito all’atto della delibera comunale di concessione delle aree. Lo IACP, poi, non poteva essere considerato ente non economico, in quanto incassava canoni di locazione e disponeva di fabbricati da assegnare a terzi. Nè gli immobili erano compresi tra quelli elencati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, che, del resto, sono esentati dall’imposta solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La decisione impugnata era pertanto legittima in quanto, come stabilito con la sentenza di questa Corte 1^ agosto 2002, n. 11460, con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’imposta nei confronti del detto ente quale proprietario del manufatto che insiste sul suolo.

Nei confronti della decisione l’ATER propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato con successiva memoria.

L’ASER, società a responsabilità limitata costituita per la gestione delle entrate del Comune di Pomezia, resiste con controricorso.

Il Comune di Pomezia non ha prodotto controricorso, ma ha depositato, in prossimità dell’udienza di discussione, una “memoria di intervento”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12”, eccepisce il difetto di legittimazione dell’ASER srl a resistere in giudizio in luogo del Comune di Pomezia, al quale l’odierna ricorrente aveva notificato il ricorso introduttivo e l’appello, tanto più ove si consideri che gli atti impositivi, emessi dal Comune di Pomezia, erano stati ad essa notificati il 30 dicembre del 1999, in epoca anteriore alla convenzione con l’ASER, risalente al 30 marzo del 2000.

Il motivo è infondato, in quanto, come già affermato da questa Corte, per l’imposta comunale sugli immobili, “qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle “fili Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, la cui sopravvenienza nel corso del giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di autonoma impugnazione previsti dall’art. 111 cod. proc. civ.” (Cass. n. 6772 del 2010, n. 1138 del 2008).

Con il secondo motivo, denunciando “omessa e/o insufficiente e/o erronea motivazione violazione e/o falsa applicazione di legge L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, così come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35”, censura come erronea la sentenza di secondo grado per aver ritenuto esistente un diritto di superficie in favore di essa ricorrente, laddove tale diritto non si sarebbe mai validamente costituito a norma di legge. Gravava infatti sul Comune di Pomezia l’onere di provare la titolarità del diritto di superficie, producendo la delibera comunale di concessione delle aree ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 e la successiva convenzione.

Con il terzo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7; violazione e falsa applicazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)”, assume che, poichè gli istituti autonomi delle case popolari sono enti strumentali delle regioni, le quali ne approvano i bilanci e sono direttamente responsabili dei risultati gestionali dagli stessi conseguiti, ad essi deve essere applicata l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, che esenta dal pagamento dell’imposta gli immobili posseduti dalle regioni.

Con il quarto motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 504 del 2, art. 3”, censura come erronea la decisione per aver ritenuto che l’edificazione del fabbricato da parte dello IACP renda applicabile l’imposta allo stesso quale superficiario e non anche al Comune proprietario del terreno, in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, prima della modifica recata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, stabiliva che in presenza di un diritto di superficie il soggetto passivo dell’imposta era il proprietario, e non il superficiario, divenuto soggetto passivo a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 446 del 1997, e quindi non nella specie, relativa alle annualità dell’ICI 1993, 1994 e 1995.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce all’art. 1 che presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ed all’art. 3, che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come ai fini della soggezione all’imposta comunale sugli immobili, “nel caso di assegnazione di un’area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione “ad aedificandum”, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale – configurabile ai sensi dell’art. 1322 cod. civ, -, assume rilievo decisivo la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l’ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto assoggettatale ad ICI un silos costruito su area demaniale marittima in virtù di una concessione attributiva di facoltà riconducibili ad un diritto di superficie, in quanto recante l’indicazione che le opere erette sarebbero rimaste nella disponibilità del concessionario e, dopo la scadenza della concessione, l’Amministrazione avrebbe potuto scegliere se acquisire le opere medesime o richiedere la loro demolizione e la riduzione in pristino dell’area a spese del concessionario” (Cass. n. 24498 del 2009); “nel caso di assegnazione di un’area per la costruzione di un edificio industriale L. 14 maggio 1981, n. 219, ex art. 32 (di conversione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con. la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell’area è titolare di un diritto reale di superficie e, quindi del diritto di proprietà sull’opificio “medio tempore” separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell’ICI, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1″ (Cass. n. 21287 del 2008). Si è quindi affermato che “nel caso di concessione amministrativa su un bene appartenente al demanio marittimo, per stabilire se il provvedimento amministrativo sia costitutivo del diritto reale di superficie o di diritti aventi natura obbligatoria risulta decisiva la complessiva interpretazione dell’atto – di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto – che deve essere condotta alla stregua del suo contenuto e delle clausole in cui si articola” (Cass. n. 9938 del 2008).

Venendo al caso di specie, si osserva che nella concessione di aree espropriate dai Comuni (o in nome e per conto dei comuni) per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in base alla L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, l’ente territoriale “concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani” (comma 4); “l’istanza per ottenere la concessione è diretta al Sindaca., tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare (comma 6). La concessione è deliberata dal consiglio comunale … Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione …” (comma 7).

E’ quindi nello schema tipico della concessione di aree ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, che è incontroverso essere intervenuta fra il Comune e lo IACP – anche se nel ricorso per Cassazione l’ATER afferma di aver rilevato nei propri scritti difensivi “di aver costruito dopo l’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, esclusivamente con i finanziamenti pubblici su aree rientranti nei piani di zona del Comune assegnate per la costituzione del diritto di superficie” -, l’attribuzione del diritto di superficie, ovvero di facoltà riconducibili al diritto di superficie, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare. Ed è con la delibera del soggetto concedente che, secondo le disposizioni richiamate, il diritto di superficie viene attribuito, essendo per il resto stabilita dalla legge la finalità di siffatti enti, del concedente come del concessionario, di guisa che l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.

In ordine all’esenzione dall’ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui essa non spetta agli immobili degli IACP, in quanto “esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad atti-vita peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall’art. 8, comma 4, del citato decreto. Per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1^ gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame” (Cass. sezioni unite, n. 28160 del 2008, Cass. n. 18549 del 2003, n. 10827 del 2005).

Quanto, infine, alla portata dell’intervento legislativo del 1996, ed alla asserita sua incidenza sul caso di specie, questa Corte ha affermato che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata” (Cass. n. 9935 del 2008, n. 17730 del 2006).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Rema, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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