Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15624 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26064/2008 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO
19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA Giuseppe, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RALLO ROBERTO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Soc. Coop. per azioni in persona dei suoi
legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MERULANA 234, presso lo 1 studio dell’avvocato BOLOGNA Giuliano, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GUZZETTI,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SAN PAOLO IMI SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.,
M.D.F., CASSA RURALE E ARTIGIANA CANTU’ Soc. Coop. a
r.l.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1571/2007 del TRIBUNALE di COMO’ del 29.6.07,
depositata il 20/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giuliano Bologna che si
riporta agli scritti.
E’ presente il P.G., in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. A.A. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 20 dicembre 2007, con la quale il Tribunale di Come ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso una procedura esecutiva immobiliare.
Il ricorso è stato proposto contro la San Paolo Imi, la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., la Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. – che ha resistito con controricorso – M.D.F., D.F.V., V.F. e la Cassa Rurale e Artigiana di Cantù s.c.a.r.l..
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che il fatto nel ricorso si riduce alla mera enunciazione del tenore finale della decisione impugnata e neppure la successiva esposizione dei motivi fornisce apporti diretti ad individuarlo in modo sufficiente, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.
In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).
Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori clementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).
Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposi/ione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).
4. – Il ricorso appare, inoltre, inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non fornisce l’indicazione specifica dell’atto su cui si fonda, cioè di una sentenza pronunciata inter partes dallo stesso Tribunale (al riguardo, si veda Cass. sez. un. n. 28547 del 2008)”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo superate dai rilievi della memoria depositata da parte ricorrente.
Ivi Egli sostiene che il “fatto” coinciderebbe con il tenore finale della decisione impugnata, ma non spiega l’assunto. Aggiunge, poi, che nel ricorso sarebbero state riportate le conclusioni prese in sede di precisazione delle conclusioni, ma ancora una volta non spiega come e perchè ciò rileverebbe ai fini dell’assolvimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Deduce, poi che si sarebbe “riportata” la sentenza per cui penderebbe il ricorso per cassazione, ma, invece, essa è soltanto indicata, e che essa si troverebbe già nel fascicolo di parte del resistente e che tutte le parti ne avevano ammessa l’esistenza. Fa poi riferimento alla difesa svolta dalla resistente sostenendo che avrebbe ammesso “la circostanza addotta dal ricorrente”, il che non solo integra un assunto non spiegato, ma, ancora prima irrilevante, posto che ai fini dell’assolvimento del detto requisito ha valore solo il contenuto del ricorso.
La memoria, poi, tace completamente sul rilievo di inammissibilità subordinato, svolto dalla relazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi della resistente e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010