Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15414 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 28/06/2010), n.15414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARRA ALFONSO LUIGI, (avviso postale Centro Direzionale Ed. G1 –
80143 NAPOLI), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto N. 53416/05 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA
del 27/03/06, depositato il 19/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con decreto del 19 settembre 2006 la corte d’appello di Roma ha condannato il ministero della giustizia al pagamento di Euro 700,00, oltre agli interessi dalla data del provvedimento, in favore di S.C. a titolo di equo indennizzo per il pregiudizio morale subito a causa dell’irragionevole durata di un procedimento instaurato davanti al tribunale del lavoro di Nola con ricorso del 25 ottobre 1999, deciso in primo grado con sentenza del 15 dicembre 2000, essendo pendente alla data della domanda di equa riparazione il giudizio d’appello iniziato con ricorso del 17 dicembre 2001;
che la corte territoriale ha determinato in due anni e mezzo per il primo grado e in due anni per il secondo grado la durata ragionevole, ha accertato un ritardo di un anno e mezzo del giudizio d’appello;
che la S. ha proposto ricorso per Cassazione, illustrato con memoria;
che il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale:
a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;
b) per avere limitato l’indennizzo ai danni subiti per il solo periodo di durata irragionevole;
c) per non avere riconosciuto il bonus di Euro 2.000,00;
d) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU; che il motivo sub d) è manifestamente fondato, mentre sono manifestamente infondate le altre censure perchè: 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in misura inferiore a quella normalmente qualificata secondo i parametri CEDU (tre anni) e quella del giudizio di secondo grado in modo corrispondente al parametro normalmente utilizzato (due anni); 2) la L. n. 89 del 2001, limita l’indennizzo del pregiudizio a quello subito per la sola durata irragionevole e la corte di Strasburgo ha valutato che tale limitazione non viola la convenzione di Roma; 3) la concessione del bonus costituisce esercizio di un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può essere censurato in questa sede;
che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, determinando in Euro 1.125,00 l’indennizzo per danno non patrimoniale;
che, quanto alle spese del giudizio, sono dovute per intero quelle di primo grado, mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle di questo giudizio, stante la parziale soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il ministero della Giustizia a corrispondere a S.C. un indennizzo pari a Euro 1,125,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado – che liquida in Euro 783,00 (Euro 313 per diritti, Euro 420,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge – e a quelle di questo giudizio che, previa compensazione fino alla metà, liquida in Euro 375,00 (compresi Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010