Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26008 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1789-2019 proposto da:

T.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI MARIA

CACCIAPAGLIA;

– ricorrente –

contro

ENAV SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO CONFESSORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3590/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3590 pubblicata il 5.11.2018 la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di T.M.N., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, dipendente di Optomatica spa, volta al riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di ENAV spa, sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera o somministrazione irregolare;

2. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto del contratto di appalto concluso tra ENAV spa e Optomatica spa (“Servizio di gestione del sistema di protocollo elettronico”) e dell’accertamento, tramite i testimoni escussi in primo grado, dell’attività svolta dal T. “di supporto dei dipendenti della committente nella protocollazione elettronica e di (aiuto) nel razionalizzare la gestione di alcuni processi aziendali… e a gestire in modo più veloce le pratiche che arrivavano”; inoltre, di predisposizione di fogli elettronici per semplificare e velocizzare il lavoro di segreteria;

3. ha ritenuto che l’attività suddetta rientrasse tra quelle incluse nel capitolato tecnico allegato al contratto di appalto in quanto riconducibile a “supporto utenti e addestramento all’uso del sistema, gestione e supervisione dei diritti di visualizzazione e di accesso ai documenti e creazione dei settori di abilitazione” nonchè al “supporto nella predisposizione della documentazione e protocollazione-archiviazione”; ha escluso che il T. fosse soggetto alle direttive dei preposti dell’ENAV ed ha accertato come lo stesso rispettasse l’orario imposto dal proprio datore di lavoro e che per ferie e permessi competesse al direttore ENAV solo l’apposizione di un visto, essendo previsto nel capitolato di appalto che le assenze dei tecnici di Optomatica dovessero essere concordate con la parte appaltante;

4. avverso tale sentenza T.M.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso ENAV spa;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente affermato la legittimità del contratto di appalto tra ENAV spa e Optomatica spa nonostante il lavoratore fosse stato impiegato in compiti estranei all’oggetto dell’appalto;

7. si sostiene come l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata di “un modesto ed occasionale impiego del ricorrente in compiti esulanti dall’oggetto dell’appalto” fosse sufficiente a dimostrare la somministrazione irregolare o l’illecita interposizione, a nulla rilevando che lo svolgimento di tali attività non potesse essere ricondotto alla volontà di ENAV;

8. col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente affermato la legittimità del contratto di appalto tra ENAV spa e Optomatica spa nonostante l’accertamento sulla disponibilità del lavoratore a svolgere attività estranee all’appalto su richiesta dei dipendenti ENAV;

ciò sul rilievo che tali richieste equivalessero a direttive impartite da ENAV per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori;

9. le censure mosse con i due motivi di ricorso investono la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui afferma: “Neanche è emerso che il T. fosse soggetto alle direttive dei preposti dell’ENAV su disposizione dei quali svolgesse anche attività non riconducibili a quelle oggetto dell’appalto. Sul punto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, è emerso dalle deposizioni dei testi che il T. si rendeva talvolta disponibile a richieste provenienti dai dipendenti dell’ENAV in ragione delle sue capacità tecniche, ma non vi è alcun elemento da cui ricavare che tale anomala utilizzazione avvenisse per diretta disposizione dei responsabili dell’ENAV…Sotto altro profilo va rilevato che nessuna contraddittorietà è dato rinvenire nell’affermazione del Tribunale in ordine ad un modesto ed occasionale impiego del ricorrente in compiti esulanti dall’oggetto dell’appalto (come la realizzazione di un contrassegno, utilizzando un foglio word, da mettere nei veicoli autorizzati ad usufruire del parcheggio o l’accendere il videoproiettore nella sala briefing) dal momento che nella motivazione della sentenza è ben spiegato che deve escludersi, alla stregua delle emergenze probatorie acquisite, che lo svolgimento di tali attività, sporadiche o comunque di modesto rilievo quantitativo possano essere ricondotte alla volontà di ENAV”;

10. i motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati;

11. questa Corte ha affermato (Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; n. 17049 del 2008) che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo;

12. la Corte d’appello si è uniformata a questo indirizzo ed ha appurato, in base agli elementi di prova raccolti, come il T. rientrasse tra il personale tecnico, dipendente di Optomatica spa, in possesso della professionalità richiesta per l’esecuzione dell’appalto ed avesse di fatto svolto per ENAV spa attività rientrante nell’oggetto dell’appalto, il cui capitolato comprendeva anche compiti di affiancamento e supporto ai dipendenti della committente nella diretta gestione di una serie di procedure; ha escluso che il predetto ricevesse disposizioni da parte di ENAV spa e che quest’ultima interferisse nella gestione del rapporto di lavoro quanto all’orario, alle ferie o permessi; ha valutato come irrilevanti, ai fini del divieto di interposizione di manodopera, lo svolgimento da parte del T., in modo occasionale e quantitativamente modesto, di alcuni compiti esulanti dal contratto di appalto, peraltro su richiesta di singoli dipendenti (come la “realizzazione di un contrassegno, utilizzando un foglio word, da mettere nei veicoli autorizzati ad usufruire del parcheggio o l’accendere il videoproiettore nella sala briefing”);

13. l’esecuzione, definita dai giudici d’appello occasionale e modesta, di compiti esulanti dall’oggetto dell’appalto, in ausilio sporadico a singoli dipendenti della committente, non costituisce elemento sufficiente a collocare la fattispecie in esame al di fuori della fattispecie di appalto endoaziendale genuino, in assenza degli indici sintomatici di una interposizione fittizia come individuati dalla giurisprudenza e tali da disvelare la messa a disposizione del committente di una mera prestazione lavorativa, senza l’apporto di uno specifico know how e senza una reale organizzazione e gestione del rapporto di lavoro in capo all’appaltatrice;

14. tali considerazioni portano a ritenere insussistente la denunciata violazione di legge e a respingere il ricorso in esame;

15. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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