Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26060 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15861-2019 proposto da:
AL MULINO DI T.P. SAS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZENONE DI CIZIO
6, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA BRACCHI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MICHELE MELLANO;
– ricorrente –
contro
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLA SORIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2442/2018 del TRIBUNALE di VERONA, depositata
il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona Al Mulino di T.P. s.a.s. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 2.235,02 oltre interessi a titolo di rata di premio assicurativo. La convenuta eccepì l’incompetenza territoriale del giudice. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Al Mulino di T.P. s.a.s.. Con sentenza di data 7 novembre 2018 il Tribunale di Verona rigettò l’appello.
Osservò il Tribunale che, in relazione all’art. 14 delle condizioni generali (“foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza”), non ricorreva la pattuizione espressa di esclusività, alla stregua di Cass. n. 1838 del 2018.
Ha proposto ricorso per cassazione Al Mulino di T.P. s.a.s. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che l’art. 19 costituisce espressa designazione di foro esclusivo, come da inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, e che per tale ragione la clausola ha natura vessatoria ed è stata specificatamente approvata per iscritto.
Il motivo è manifestamente infondato. La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un’inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. n. 1838 del 2018; 18707 del 2014).
Nella clausola in questione manca l’espressa pattuizione di esclusività, tant’è che la ricorrente attinge all’argomento presuntivo della specifica sottoscrizione di clausola vessatoria.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di prime cure territorialmente incompetente non poteva pronunciare sul merito e che il Tribunale ha violato l’art. 353 nel non disporre la rimessione al primo giudice.
Il motivo è inammissibile. La censura difetta di specificità, non essendo comprensibile il richiamo all’art. 353 che concerne la giurisdizione e non la competenza.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, del della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020