Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8117 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8117 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA MICHELE N. IL 24/01/1955 parte offesa nel
procedimento
c/
CILIBERTI GIOVANNI N. IL 18/07/1926
avverso il decreto n. 6746/2012 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Santamaria Michele , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, in data 5-10-12
, nel procedimento a carico di Ciliberti Giovanni, in ordine al reato di cui all’art 368
cp.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 127 co 3 , non essendo stata sentita la parte
audizione, e viizio di motivazione in merito alla sussistenza del dolo del reato di
calunnia .
Risulta dagli atti
che il provvedimento impugnato venne emesso all’esito
dell’udienza tenutasi il 5-10-12, a seguito dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione presentata dal p.m.. In relazione a tale sequenza procedimentale , l’art
409 co 6 cpp dispone che l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione
soltanto nei casi di cui all’ad 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle norme che
disciplinano l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Orbene, dal verbale
dell’udienza non risulta alcuna richiesta di audizione da parte della persona offesa,
il cui difensore si limitò a riportarsi ai motivi dell’opposizione , chiedendo
l’acquisizione di documentazione. Né è previsto uno specifico dovere di interpello a
ciascun comparente onde chiedergli se abbia dichiarazioni da rendere, esaurendosi
la ritualità del contraddittorio nella predisposizione di una situazione
procedimentale nella quale sia data ad ogni interessato la possibilità di interloquire (
Cass 24-2-91, Vignoli , Giust.pen. 1992, III, 289).
Nessun altro vizio del provvedimento è deducibile per cassazione onde il secondo
motivo è inammissibile.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
offesa , che, comparsa all’udienza camerale, aveva avanzato formale richiesta di
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 19-12-13 .