Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25915 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. ADET NOVIK Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2751 – 2013 proposto da:
VANNUCCI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
S.M.AUSILIATRICE 8, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO AULISI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CATALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 01/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 151/1/2012, depositata in data 11.11.2012, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Vannucci s.p.a. avverso la sentenza n. 135/4/2010 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2003 e 2004, con i quali l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato, sulla base di accertamenti bancari eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.
La CTR, per quanto di interesse, affermava la legittimità degli accertamenti bancari svolti nei confronti della moglie dell’amministratore della società, in quanto non adeguatamente giustificati.
Avverso la sentenza della CTR Vannucci s.p.a. propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con memoria del 4.6.2020 la ricorrente riferisce di essersi avvalsa della facoltà di adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie e chiede dichiararsi estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ciò dispensa questa Corte dall’esplicitazione delle proposte censure.
Come evidenziato la contribuente, attuale ricorrente, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato memoria con la quale, dopo aver riferito di avere presentato istanza ex D.L. n. 148 del 2017, (c.d. “rottamazione bis”) e dedotto l’esecuzione dei pagamenti dovuti, ha esplicitamente prospettato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Sicchè, in ragione della detta carenza di interesse del ricorrente, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione della sentenza della CTR, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020