Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25880 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10180/17 proposto da:
A.L., e A.G., quest’ultima rappresentata dal suo
procuratore generale S.A., elettivamente domiciliati a
Agrigento, via Matteo Cimarra n. 38, difesi dall’avv. Stefano Scifo,
in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.C.A., elettivamente domiciliata a Roma, viale dei
Parioli n. 77, difesa dagli avv.ti Alessandro Algozini, Giorgio
Algozini e Annalisa Russello, in virtù di procura speciale apposta
in calce al ricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 24 ottobre 2016
n. 1934;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A.L. e A.G. hanno impugnato per cassazione la sentenza 24.10.2016 n. 1934 della Corte d’appello di Palermo.
Con tale sentenza la Corte di merito accolse l’opposizione proposta da M.C.A. avverso l’esecuzione, iniziato contro di essa dagli odierni ricorrenti sulla base di titolo giudiziale, finalizzata al rilascio di un terreno sito ad (OMISSIS).
La Corte d’appello rigettò l’opposizione sul presupposto che M.C.A. fosse divenuta comproprietaria d’una quota del terreno di cui era chiesto il rilascio, e tale circostanza impediva il prosieguo dell’esecuzione sino a quando non fosse stata sciolta la comunione.
2. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da A.L. e G., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito M.C.A. con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile a causa della incomprensibile esposizione dei fatti di causa.
Ricordato che l’esposizione dei fatti di causa è richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, questa Corte rileva che le pp. 2-9 del ricorso contengono una esposizione dei fatti disordinata e oscura. Infatti:
-) a p. 2 si dice che il primo grado del giudizio di annullamento della vendita A. – V. fu concluso dalla sentenza 4838/02, mentre dal controricorso la sentenza è indicata come 3839/02;
-) a p. 2 si dice che l’opponente contestò la qualità di eredi dei precettanti, ma non si dice perchè;
-) a p. 3 si dice che l’opponente dedusse di essere possessore di buona fede, ma non si spiega perchè;
-) a p. 3 si fa riferimento alla deduzione, da parte dell’opponente, di essere divenuta proprietaria del fondo in forza dei “titoli di cui in premessa”, rinvio che resta oscuro;
-) a p. 3 si afferma che l’opponente allegò di essere divenuta comproprietaria al 33% del fondo, ma non si spiega perchè;
-) a p. 3 si fa riferimento ad una “rinuncia da parte di A.S.”, ma non si indica chi è costui e a cosa abbia rinunciato;
-) a p. 4 si riferisce che nel giudizio di merito si era invocata la “nullità degli atti redatti per scrittura privata”, senza precisare di quali atti si tratti;
-) a p. 6 si fa riferimento ad una sentenza conclusiva “dell’opposizione che ci vede impegnati” (Trib. Agrigento 590/11) che in realtà non è quella conclusiva del primo grado del presente giudizio (e cioè Trib. Agrigento 510/11).
In definitiva, l’esposizione dei fatti di causa dà per noto lo svolgimento degli antefatti, le contestazioni mosse reciprocamente tra le parti nei molteplici giudizi che hanno preceduto il presente, e sinanche la posizione stessa dei soggetti che vi hanno partecipato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
2.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna A.L. e A.G., come in epigrafe rappresentata, alla rifusione in favore di M.C.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.L. e A.G., come in epigrafe rappresentata, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020