Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30033/2017 R.G. proposto da:

C.A.M. – Conservificio Allevatori Molluschi, p.i.v.a. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Chioggia,

alla via Giovanni da Verrazzano, n. 79/B, presso lo studio

dell’avvocato Daniele Grasso, che la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITANERIA di PORTO – GUARDIA COSTIERA de (OMISSIS), c.f. (OMISSIS)

– in persona del comandante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 328/2017 del Tribunale di Tempio Pausania;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 16 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 212 in data 16.8.2012 il comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera de (OMISSIS) ingiungeva alla “C.A.M.” s.r.l. il pagamento della somma di Euro 1.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione, sanzionata dal D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 11, comma 2, delle disposizioni di cui al D.M. politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2011 e delle disposizioni di cui al Decreto del direttore generale del medesimo Ministero in data 28.12.2011, ovvero “per aver trasportato prodotto ittico in assenza di titolo giustificativo al trasporto o commercialmente rilevante relativo ai prodotti della pesca di cui al documento di trasporto n. 2982/A in data 20.2.2012”.

2. Avverso tale ordinanza la “C.A.M.” con ricorso al Giudice di Pace de La Maddalena, proponeva opposizione.

Deduceva che il D.M. 10 novembre 2011 ed il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, erano applicabili unicamente alla “prima vendita” di prodotti ittici, avente luogo dal peschereccio al primo operatore; che, per il tipo di attività svolta nella “filiera ittica”, essa opponente non poteva essere qualificata alla stregua di un operatore responsabile della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca.

Chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione.

3. Si costituiva la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera de (OMISSIS). Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

4. Con sentenza n. 85/2013 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. La “C.A.M.” s.r.l. proponeva appello.

6. Resisteva la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera de (OMISSIS).

7. Con sentenza n. 328/2017 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava il tribunale che l’assunto dell’appellante, secondo cui l’ambito di operatività dei summenzionati decreti era circoscritto alla sola fase riguardante la cosiddetta “prima vendita”, non rinveniva riscontro normativo.

Evidenziava al contempo che il documento di trasporto esibito al momento dell’accertamento era difforme dal modello allegato al Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011 e non conteneva le informazioni richieste.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “C.A.M.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera de (OMISSIS) non ha svolto difese.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2011, art. 8.

Deduce che il D.M. 10 novembre 2011 ed il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, non si applicano nel caso de quo, siccome volti a regolare la fase della “prima vendita” dei prodotti ittici, cui essa ricorrente è estranea.

Deduce che depongono in tal senso pur i “considerando” 28 e 29 del regolamento CE n. 1224/2009.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prodotta all’udienza del 16.5.2014.

Deduce che, alla stregua di quanto prefigurato al punto 3, rubricato “adempimenti a carico del vettore”, della medesima nota, è lo stesso Ministero che ha specificato che il D.M. 10 novembre 2011, art. 8, concerne unicamente il documento di trasporto che deve accompagnare la merce dal caricamento sino al momento in cui avviene la “prima vendita”.

11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque vanno respinti.

12. I termini normativi che – essenzialmente – nella fattispecie rivestono valenza possono essere come di seguito enucleati.

13. Da un canto, il regolamento (CE) 20/11/2009, n. 1224/2009, il cui art. 58, par. 1, così dispone: “fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.

Si aggiunge che gli incipit dei “considerando” 28 e 29 del regolamento summenzionato così, rispettivamente, recitano: “al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l’intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell’ambito di applicazione del suddetto regime”; “al fine di assicurare un adeguato controllo di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinchè tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori”.

14. D’altro canto, segnatamente, il D.M. politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2011, intitolato “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09”.

Il cui art. 1, comma 1, così dispone: “il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonchè gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca”.

Il cui art. 3, comma 1, così dispone: “i soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo: a) gli imprenditori ittici; b) i primi acquirenti; c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari dei centri di raccolta; e) i titolari dei centri di vendita all’asta; f) i trasportatori”.

Il cui art. 4, comma 1, così dispone: “i soggetti di cui all’art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.

Il cui art. 8, comma 1, così dispone: “gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco”.

15. Ebbene il quadro normativo così delineato conferma inconfutabilmente l’opzione esegetica recepita dal Giudice di Pace de (OMISSIS) e dal Tribunale di Tempio Pausania, ovvero l’affermazione secondo cui l’ambito oggettivo del controllo prefigurato dalla normativa Europea, id est dal regolamento CE n. 1224/2009 – cui il D.M. 10 novembre 2011 ed il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, danno, appunto, attuazione – non è limitato alla fase iniziale della “filiera ittica”, alla “prima vendita” di prodotti ittici, avente luogo dal peschereccio al primo operatore, ma si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

16. Del resto il regolamento (CE) n. 1224/2009 univocamente proietta l’esigenza della “rintracciabilità” sino alla vendita al dettaglio, tant’è che il “considerando” 28 fa riferimento all’intera catena di produzione e di commercializzazione.

In pari tempo è, coerentemente, di ampio spettro – sino a ricomprendere i trasportatori – l’elencazione dei soggetti che sono obbligati ad osservare le disposizioni del D.M. 10 novembre 2011, ai sensi dell’art. 3 dello stesso D.M..

La condivisa e patrocinata opzione esegetica, d’altra parte, non è smentita dal “considerando” 29: l’aspirazione del legislatore Europeo a che tutti l’prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori, benchè da riferire in modo particolare alla “prima vendita”, non esclude che il controllo è esteso all’intera catena di produzione e di commercializzazione.

17. Due notazioni finali si impongono.

In primo luogo gli univoci termini in cui la normativa Europea e la normativa interna sono da interpretare, sottraggono qualsivoglia rilievo agli argomenti esegetici che si pretende di desumere dalla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prodotta all’udienza del 16.5.2014 (e del cui omesso esame ci si duole).

In secondo luogo, siccome già il giudice di pace evidenziava, è fuor di discussione che la s.r.l. ricorrente è addetta alla vendita di prodotti ittici e deve qualificarsi come “operatore” del settore ittico (cfr. sentenza d’appello, pag. 2).

18. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera de (OMISSIS) non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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