Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25903 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12816-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PORTA NORD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 322,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELA MARIA MONTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6737/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 6737/2014, depositata il 15 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, e quello spiegato in via incidentale da Porta Nord S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, su ricorso della contribuente, aveva rideterminato (in Euro 10.000,00) l’importo della sanzione applicata dall’amministrazione (in Euro 663.700,00) in relazione alla violazione degli obblighi di registrazione e dichiarazione di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunta secondo il meccanismo dell’inversione contabile (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis);
– il giudice del gravame ha ritenuto che le violazioni in questione rivestivano natura meramente formale e che non avevano recato alcun danno all’erario;
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
– resiste con controricorso Porta Nord S.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, deducendo, in sintesi, che alle violazioni contestate doveva riconoscersi natura sostanziale, gli obblighi di liquidazione ed annotazione rilevando quali presupposti sostanziali del meccanismo di inversione contabile;
2. – la ricorrente, con l’adesione del difensore della controricorrente, ha però rinunciato al ricorso, avuto riguardo allo ius superveniens (D.Lgs. n. 158 del 2015);
– alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del processo, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’adesione espressa dalla controricorrente;
– nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto come da decreti del Primo Presidente nn. 7. e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020