Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25829 del 13/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 96-2020 proposto da:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 15,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRATINI, che la rappresenta
e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 24263/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Kuwait petroleum Italia spa propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 24263/2019, depositata il 30 settembre 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti della predetta società e avverso la sentenza della CTR della Campania, n. 3995/15, depositata il 4 maggio 2015, ha indicato la somma della quale la Kuwait chiedeva il rimborso per accise in Euro 17.107,90 (pag. 2 della sentenza) invece che Euro 27.107,90, come richiesto dalla società e risultante dal provvedimento di diniego della domanda di rimborso relativa alle forniture di oli minerali destinati in agevolazione d’imposta alle forze armate, che ha dato luogo al contenzioso.
L’agenzia delle dogane non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è ammissibile, giacchè il contrasto tra l’individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra la somma realmente in contestazione e quella indicata nella sentenza (Cass. n. 12187/2020).
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2019, depositata il 30 settembre 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “17.107,90” si debba leggere “Euro 27.107,90”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
Dispone che la sentenza di questa Corte n. 24263/2019, depositata il 30 settembre 2019, pag. 2 rigo 5, laddove leggesi “il rimborso dell’accisa di Euro 17.107,90” devesi leggere “il rimborso dell’accisa di Euro 27.107,90”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020