Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25677 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18674-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PANTELLERIA

14, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SGARLATA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO CANCARO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), D.S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.G. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 9 maggio 2019, n. 960/2019, resa dalla Corte d’appello di Palermo.

Gli intimati Condominio di (OMISSIS), e D.S.L. non hanno svolto attività difensive.

La Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame avanzato da B.G. contro la pronuncia resa in primo grado il 20 ottobre 2014 dal Tribunale di Palermo. Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione della Delib. assembleare 15 novembre 2011 approvata dal Condominio di (OMISSIS), inerente all’uso di una parte comune per l’installazione di un impianto fotovoltaico, dichiarando però inammissibile la domanda di rimozione dello stesso, perchè tardivamente proposta. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto anche il condomino D.S.L., aderendo all’impugnazione della Delib. formulata dall’attore B.G.. La Corte di Palermo, pur avendo corretto la motivazione del primo giudice, dopo aver constatato che la pretesa di rimozione dell’impianto era stata avanzata dall’attore B. con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 (e non n. 2), ha comunque evidenziato come tale domanda desse luogo ad una mutatio libelli, non consentita in sede di appendice scritta dell’udienza di trattazione.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, concernendo la domanda di rimozione dell’impianto fotovoltaico non una domanda nuova, quanto “una rettifica concernente l’intervenuta esecuzione, nelle more, dell’impianto fotovoltaico”, oggetto della Delib. annullata.

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 91 c.p.c., dovendo essere le spese processuali poste a carico del Condominio soccombente.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’art. 1137 c.c., quale quella in origine proposta dal condomino B.G. avverso la Delib. 15 novembre 2011 del Condominio di (OMISSIS), dà luogo ad un’azione, per così dire, “costitutiva-caducatoria” (arg. da Cass. Sez. 2, 26/03/2009, n. 7369), che ha ad oggetto l’invalidità della decisione presa dall’assemblea e che vede quale unico legittimato passivo l’amministratore di condominio.

L’azione, con la quale il condominio di un edificio chiede, invece, la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli artt. 1102,1120 e 1122 c.c., ha natura reale (Cass. Sez. 2, 16/03/1981, n. 1455) e deve essere proposta nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, come ogni altra azione che tenda all’adempimento di un obbligo positivo inerente a diritti reali, non potendo essere tenuto alla rimozione dell’opera il comproprietario dell’immobile il quale non sia stato parte del processo che abbia ordinato la stessa.

L’introduzione di una domanda di rimozione di un’opera realizzata in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea condominiale, in aggiunta a quella originaria di impugnazione ex art. 1137 c.c., costituisce, pertanto, domanda “nuova”, come tale non ammessa dall’art. 183 c.p.c. (nella specie, peraltro, proposta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, che non ammette la proposizione di alcuna ulteriore domanda), supponendo, del resto, la modificazione permessa nei limiti della vicenda sostanziale dedotta in giudizio (come illustrato da Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12310) che la domanda iniziale rimanga unitaria nei propri elementi fondamentali, oppure che la domanda diversa, comunque, non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca, ponendosi, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (vedi anche Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16807).

E’ di conseguenza infondato anche il secondo motivo, in quanto la condanna al rimborso delle spese processuali del grado di giudizio irrogata all’appellante B.G. si rivela conforme al principio generale di cui all’art. 91 c.p.c..

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere per le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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