Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25556 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29710/2019 proposto da:

T.B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 354/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. T.B., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal proprio paese per l’impossibilità di continuare la convivenza con lo zio con cui viveva in seguito alla morte dei genitori. Il richiedente decise di fuggire in seguito ad una lite avvenuta con lo zio e per la paura di ulteriori maltrattamenti e vessazioni si allontanò e dopo un lungo viaggio giunse in Italia nel 2015.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento T.B. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Torino, che con ordinanza del 1 febbraio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) la domanda di protezione internazionale infondata perchè il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione;

b) la domanda di protezione sussidiaria infondata, perchè non era presente una situazione di violenza generalizzata o conflitto armato nel paese di provenienza;

d) la domanda di protezione umanitaria infondata, non sussistendo gravi motivi di carattere umanitario o rischi di natura persecutoria;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 354/2019, pubblicata il 22 febbraio 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da T.B. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Il giudice di merito avrebbe errato non ritenendo credibili le dichiarazioni del richiedente e non avrebbe svolto un approfondimento adeguato circa la cultura e i luoghi locali.

Il motivo è inammissibile.

I giudici di merito hanno negato il riconoscimento della protezione non già per la scarsa attendibilità del racconto, quanto invece per l’assenza dei presupposti – fatti o atti persecutori- richiesti per la protezione internazionale, senza che il ricorrente abbia esposto validi motivi per inficiare la decisione di merito. Circa poi l’asserito mancato approfondimento in merito alle condizioni sociopolitiche presenti in Gambia, la doglianza è in palese contrasto con quanto emerge dalla sentenza, da cui si evince il rispetto dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si duole della mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, della condizione personale di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto, i giudici di merito hanno correttamente esaminato la situazione personale del richiedente, da cui non sono emersi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In primo luogo, riguardo il mancato riconoscimento di una situazione di vulnerabilità, codesto è un accertamento di fatto che compete al giudice di merito, non sindacabile in tale sede se non sotto il profilo motivazionale, che appare però scevro di vizi. In secondo luogo, le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018) in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”. Nel caso di specie il giudice del merito si è attenuto ai principi sopraindicati, con motivazione che si sottrae alle censure ad essa mosse dal ricorrente.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

6.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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