Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 12/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4004-2015 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO PROIETTI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA A.S.L. (OMISSIS), GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A;
– intimate –
avverso la sentenza n. 9689/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/01/2014 R.G.N. 10814/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con sentenza in data 29 gennaio 2014 n. 9689 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, riduceva l’importo del risarcimento del danno dovuto dalla ASL (OMISSIS) al dipendente G.F., infermiere addetto al Primo Intervento di (OMISSIS), disponendo detrarsi dalla somma liquidata dal giudice del primo grado (Euro 125.064,07) quanto riconosciuto dall’INAIL per lo stesso evento a titolo di rendita.
La Corte territoriale confermava la responsabilità della ASL per non avere tempestivamente comunicato al G. gli esiti delle analisi effettuate, ai fini della sicurezza ed igiene del lavoro, nell'(OMISSIS), dalle quali emergeva la presenza di anticorpi per il virus dell’epatite C; il ritardo della diagnosi di epatite C – pari a cinque anni – e la mancanza di cure tempestive avevano determinato postumi di natura permanente valutabili nella misura del 35%.
La Corte territoriale accoglieva, invece, il motivo di appello sulla quantificazione del danno, con il quale la ASL si doleva della mancata considerazione della rendita costituta dall’INAIL dal 25 novembre 2003 per la medesima patologia.
Osservava che il giudice era tenuto d’ufficio a scomputare dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico quanto percepito per le stesse infermità in ragione della copertura assicurativa.
Dalla somma liquidata dal Tribunale doveva essere detratto, pertanto, quanto riconosciuto dall’INAIL, previa capitalizzazione della rendita, operando l’esonero di responsabilità del datore di lavoro per i danni rientranti nella copertura assicurativa e non potendo il lavoratore conseguire una duplicità di indennizzo per le medesime patologie.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.F., articolato in un unico motivo di censura.
La azienda sanitaria ASL (OMISSIS) e la società di assicurazione GROUPAMA ASSICURAZIONI spa sono rimaste intimate.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, con la conseguenza che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è da dichiararsi inammissibile (ex aliis: Cassazione civile sez. trib., 28/03/2019, n. 864; Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n. 10849; Cassazione civile sez. VI, 27/10/2017, n. 25552; Cassazione civile sez. lav., 03/10/2017, n. 23060).
Il difensore di parte ricorrente si è avvalso della notifica diretta a mezzo del servizio postale ed ha prodotto soltanto la ricevuta di spedizione dell’invio postale e non anche l’avviso di ricevimento. Per tale via non ha documentato il perfezionamento della notifica.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020