Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25374 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28436/2018 proposto da:
O.K., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Petracca,
(Pec: elena.petracca.rovigoavvocati.it) giusta procura speciale in
calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
O.K. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia depositato il 27-8-2018, col quale è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
al ricorso risulta unita una procura speciale, conferita al difensore avv. Elena Petracca, priva di data di conferimento; questa Corte ha affermato il principio per cui, in materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita ex lege; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. n. 1043-20, Cass. n. 12083-20); al principio occorre dare continuità;
il ricorso è dunque inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020