Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14707 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 18/06/2010), n.14707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L.C.T., elettivamente domiciliata in Roma, via
degli Scipioni 235, presso lo studio dell’avvocata Germana Padova,
rappresentata e difesa dall’avv.to SALVATORI GIORGIO M., giusta
delega in margine al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 212/27/07 della Commissione tributaria
regionale di Bari, emessa il 23 ottobre 2007, depositata il 7
novembre 2007, R.G. 295/07;
udito l’Avvocato Giorgio Maria Salvatori per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. VELARDI Maurizio;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente B.L.C.T., della cartella di pagamento con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di 722,65 Euro a seguito di controllo formale per la dichiarazione dei redditi per il 2002 che riscontrava la detrazione dei figli a carico nella misura del 100% anzichè del 50%; la ricorrente rilevava di aver diritto all’intera detrazione perchè legalmente separata e affidataria delle due figlie minori;
2. La C.T.P. di Bari, sez. staccata di Foggia, respingeva il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione la contribuente con un unico motivo con il quale deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 12, comma 1, lett. b), (T.U.I.R.) in quanto la previsione normativa è nel senso di attribuire, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per intero al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi;
Ritiene che:
1. il ricorso è fondato perchè coerente alla disposizione normativa citata cosi come del resto richiamata e interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez 5^, n. 1541 del 3 febbraio 2003);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in virtù del citato richiamo giurisprudenziale secondo cui, in tema di IRPEF, in base alla disciplina dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15, nel testo sostituito dal D.L. 5 marzo 1986, n. 57, art. 2, convertito in L. 18 aprile 1986, n. 121, e rimasta immutata per effetto della sua trasposizione nell’art. 12 del cit. T.U.I.R. del 1986, la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al comma 1, n. 1, a partire dall’anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Dalla nozione di “mancanza del coniuge” sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli. La tipizzazione legislativa e l’autonoma regolamentazione delle diverse fattispecie della mancanza dell’altro genitore conseguenti, rispettivamente, alla sua non esistenza in vita o alla mancata assunzione legale di tale qualità, ovvero alla sopravvenienza di vicende attinenti esclusivamente al rapporto coniugale di genitori viventi, trova giustificazione nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato – enucleandolo dal numero delle restanti persone a carico – ove permanga l’inderogabile obbligo di entrambi i genitori, stabilito dall’art. 147 c.c., di provvedere al mantenimento della prole, fermo il detto beneficio del raddoppio dell’ordinaria detrazione a favore di quello a carico del quale sono posti i figli;
il ricorso deve essere pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 1.000,00, Euro di cui 100,00 per spese, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010