Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14555 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. D.L.L., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv.

Taverniti Attilio, via Germanico, n. 96;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGS AG, in persona dei suoi procuratori

rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Scognamiglio

Renato e Scognamiglio Claudio, elettivamente domiciliata presso il

loro studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2762/08

depositata il 17 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza depositata il 30 novembre 2004, il Tribunale di Milano condannava la Allianz Elementar Versicherungs AG al pagamento, in favore dell’Avv. D.L.L., della somma di Euro 8.664,70, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonchè delle spese di giudizio, mentre rigettava la domanda riconvenzionale della società convenuta.

Con sentenza in data 17 ottobre 2008, la Corte d’appello di Milano ha accolto per quanto di ragione l’appello della Allianz e, in riforma della pronuncia impugnata, ha cosi provveduto: ha condannato il D. L. al pagamento degli importi di Euro 1.056,88 e di Euro 10.522,32, oltre agli interessi legali, a decorrere, rispettivamente, dal 10 settembre 2002 e dal 1 luglio 1999 fino al saldo; ha condannato il D.L. a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sostenute dalla Allianz.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D.L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2009, sulla base di sette motivi. Ha resistito, con controricorso, la Allianz. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, illogicità e difetto di motivazione della sentenza impugnata;

conseguente violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) si conclude con il seguente quesito di diritto: “nel pronunciare il giudizio di accoglimento delle ragioni d’appello, la Corte d’appello di Milano ha ottemperato nel caso in esame al dettato normativo di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione al principio dell’onere della prova che incombe alle parti ex art. 2697 cod. civ. compiutamente motivando il suo operato?”. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) formula il quesito se “nell’accogliere il quarto motivo d’appello della difesa dell’Allianza, la Corte d’appello di Milano ha ottemperato nel caso in esame al dettato normativo di cui all’art. 112 cod. proc. civ. laddove ha ritenuto comunque fondato lo stesso”.

Con il terzo motivo il ricorrente si chiede conclusivamente se “nel determinare gli onorari del professionista, la Corte d’appello di Milano ha nel caso in esame operato secondo le norme di diritto, con logicità e motivando compiutamente l’operato, nel rispetto di quanto statuito dagli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., punto 4”.

Il quarto motivo reca il seguente quesito di diritto: “nel pronunciarsi sulla debenza dell’IVA in capo al professionista, la Corte d’appello di Milano ha nel caso in esame operato secondo le norme di diritto, con logicità e motivando compiutamente l’operato, nel rispetto di quanto statuito dagli artt. 1, 5, 37, 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., punto 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19?”.

Il quinto motivo è accompagnato dal seguente quesito: “nel pronunciarsi sulla infondatezza della pretesa del professionista al rimborso delle spese di liquidazione della notula avanti il Consiglio dell’ordine di appartenenza, la Corte d’appello di Milano ha nel caso in esame operato secondo le norme di diritto, con logicità e motivando compiutamente l’operato, nel rispetto di quanto statuito dagli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., punto 4?”.

Con il sesto motivo viene formulato il quesito se “nel pronunciarsi sulla determinazione della somma da restituirsi all’appellante, la Corte d’appello di Milano ha nel caso in esame operato secondo le norme di diritto, con logicità e motivando compiutamente l’operato, nel rispetto di quanto statuito dagli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., punto 4”.

11 ricorrente, con il settimo motivo, chiede a questa Corte di stabilire se “nel pronunciarsi sulla soccombenza e sulla conseguente condanna alle spese di lite, la Corte d’appello di Milano ha nel caso in esame operato secondo le norme di diritto, con logicità e motivando compiutamente l’operato, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 91 cod. proc. civ.”.

Nessuno dei quesiti con cui si concludono i sette motivi di ricorso rispetta la prescrizione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682), la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola lettura del quesito – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito enunciando una regula iuris.

Nel caso di specie i quesiti formulati non contengono l’enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dalla Corte d’appello), ma si concludono con una domanda meramente ripetitiva del contenuto della rubrica degli stessi motivi. Là dove, poi, i motivi di ricorso denunciano vizio di motivazione, i quesiti proposti non contengono la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603)”.

Letta la memoria della parte controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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