Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14311 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.P.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale
5697, presso lo studio dell’avvocato Battista Domenico, rappresentato
e difeso dall’avv.to Berardi Giovanni, giusta procura speciale in
calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 132/02/07 della Commissione tributaria
regionale di Bari, emessa il 13 febbraio 2007, depositata il 15
novembre 2007, R.G. 1156/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;
rilevato che in data 14 gennaio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta con correzione di errori materiali e integrazione
dei quesiti non riportati nella relazione:
Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente D.P.N., esercente l’attività professionale di dottore commercialista, dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000. Il contribuente ha dedotto che l’imposta non era dovuta mancando il requisito di un’autonoma organizzazione tale da incidere in misura rilevante sulla produzione del reddito. In particolare ha affermato di svolgere l’attività senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e con l’impiego di beni strumentali di scarso rilievo;
2. La C.T.P. di Bari ha accolto il ricorso ma la CTR ha riformato tale decisione ritenendo che l’attività professionale del contribuente beneficiasse dell’ausilio di strutture professionali;
3. Ricorre per cassazione il contribuente che deduce tre articolati motivi di impugnazione: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e la connessa omessione della motivazione su un punto decisivo della controversia, b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e pone i seguenti quesiti: a) l’appello dell’Agenzia delle Entrate deve considerarsi domanda e/o eccezione nuova e, quindi, conseguentemente, deve dichiararsi l’inammissibilità dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; b) la sentenza si è conformata, o meno, ai principi della Corte di Cassazione che ritengono non soggetto ad IRAP il professionista che si avvalga di beni strumentali non eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oltretutto in assenza di collaboratori anche occasionali, per cui, in caso negativo, va cassata; c) il non aver indicato in motivazione i parametri utilizzati nè le strutture professionali con l’ausilio delle quali viene svolta l’attività professionale costituisce violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 oltre ed anche violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consentendo il controllo di quanto affermato nella sentenza impugnata, per cui la stessa va cassata;
4. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Ritiene che:
1. mentre per la sua estrema sinteticità e per la sua non assertività la motivazione in diritto si presta a una interpretazione conforme alla giurisprudenza di legittimità sui requisiti che comportano il rilievo di una autonoma organizzazione quanto poi al concreto esame della sussistenza di tali requisiti la motivazione si presenta del tutto apodittica e insufficiente;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della denunciata insufficienza della motivazione, quanto al riscontro, in concreto, del requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività svolta dal contribuente, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. e rinvio alla C.T.R. dell’Umbria che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Umbria che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010