Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25002 del 09/11/2020
Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24028/2019 proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA
SAGGIANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– con decreto del 27- 30.10.2018, il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso di B.S. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Lecce di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– per la cassazione del citato decreto ha proposto ricorso B.S. sulla base di cinque motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale;
– il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione non notificato alla controparte.
Diritto
RITENUTO
che:
– il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto;
– assume il ricorrente, nell’ambito dell’esposizione del primo motivo di ricorso, di non aver avuto conoscenza del decreto impugnato e di non aver potuto proporre tempestivamente ricorso per cassazione perchè il decreto non era stato tradotta nelle lingue veicolari e in lingua bengalese; ha chiesto, pertanto la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione, sostenendo di aver avuto conoscenza del provvedimento solo in data 22.7.2019;;
– la richiesta non è meritevole di accoglimento in quanto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio poichè la garanzia linguistica opera solo nell’ambito endo-procedimentale; inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (ex multis Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, n. 23760);
– nel caso di specie, poichè la notifica è avvenuta il 31.7.2019, il ricorso è certamente tardivo e non per causa non imputabile che giustifichi la remissione in termini;
– il ricorso va pertanto dichiara inammissibile;
– non deve provvedersi sulle spese poichè il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020