Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25028 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9663/2018 proposto da:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ex lege a titolo

universale ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona

del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell’avvocato Del

Vecchio Elena, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona

del curatore avv. M.M.S., domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Manzari Antonio, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS Stanislao, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Del vecchio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Manzari, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Bari del 19 febbraio 2018, n. 7839, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. contro la sua parziale esclusione dallo stato passivo del Fallimento, avendo il g.d. ammesso il credito richiesto per Euro 664.449,68 in privilegio ed Euro 78.676,35 in chirografo rispettivamente per 386.233,73 ed Euro 18.256,99, mentre il residuo è stato escluso perchè derivante da contributi previdenziali, per i quali dalla data di notifica delle cartelle era già decorso infruttuosamente il termine di prescrizione quinquennale.

Il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha respinto l’opposizione, affermando che non ha fondamento l’assunto dell’opponente, secondo cui il termine di prescrizione breve riguarda solo il tempo concesso all’ente creditore per la formazione del ruolo, e, pertanto, una volta trasmesso il ruolo al concessionario della riscossione, questi da tale momento avrebbe, per la notifica degli atti della riscossione l’ordinario termine di prescrizione decennale: al contrario, è prescritto il credito azionato con le 21 cartelle notificate all’imprenditore in bonis fino al giorno 9 febbraio 2011, per il quale la domanda di insinuazione è stata presentata il 28 luglio 2016, oltre il termine quinquennale di prescrizione, senza che sia stata data prova del compimento medio tempore di atti interruttivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., art. 474 c.p.c., D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, in quanto, a decorrere dalla notifica della cartella, non si può fare riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per essi, bensì rileva l’ordinaria prescrizione per l’unico credito pecuniario, nel quale sono confluite le singole voci e con l’unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella; ed, in ogni caso, il termine decennale per promuovere dette azioni è previsto dall’art. 20, comma 6, D.Lgs. citato.

Si censura, pertanto, il decreto impugnato nella parte in cui esso ha escluso che la notifica della cartella di pagamento determini la conversione del termine breve di prescrizione dei crediti previdenziali in quello lungo decennale, in forza della cd. actio iudicati.

2. – Il motivo è infondato.

Esso ripropone una tesi difforme dall’orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (da ultimo, così Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34447; ed, in precedenza, Cass., sez. un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 9795/2018; n. 12200/2018; n. 21690/2018, n. Cass. 24587/2019, n. Cass. 32998/2019, n. Cass. 33797/2019, fra le altre).

Inoltre, come opportunamente evidenziato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è già intervenuta affermando il principio, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)” (cfr. ancora Cass. n. 3933/2020, 3345/2020, 1011/2020, ed altre).

Dall’attribuzione di efficacia esecutiva al ruolo non discende un tale effetto novativo, considerato altresì come titolare del credito rimanga l’ente impositore.

Laddove, invero, si verificasse la novazione predetta e non fosse più possibile scorporare i crediti originari, non si comprenderebbe del resto il consolidato principio (richiamato dallo stesso ente della riscossione in questo giudizio) secondo cui, a fronte ad una cartella che porta pretese tributarie ed extratributarie insieme, la giurisdizione a conoscere delle prime spetta al giudice specializzato e quella a conoscere delle seconde al giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 15425/2014).

Anche l’argomento che fa leva sul D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a norma del quale l’ente impositore, a date condizioni, può reiscrivere a ruolo le cartelle discaricate, purchè non sia trascorso il termine di prescrizione decennale – è già stato esaminato e convincentemente ritenuto infondato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397/2016, la quale ha chiarito come tale disposizione si applichi soltanto alla riscossione fiscale, nella quale il termine è ordinariamente quello decennale. Onde non assume rilievo il richiamo a tale disposizione, che, al comma 6, prevede un termine di prescrizione, strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e che non può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Cass., sez. un., 23397/2016; Cass. n. 31352/2018).

3. – Il ricorso va, dunque, respinto e le spese liquidate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 6.400,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo previsto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA