Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24920 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26261-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’Avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente principale – controricorrente in relazione al ricorso

incidentale –

contro

DHL EXEL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCA DENZA 15, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA PAGNOTTA,

che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ANGELO

GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 81/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/05/2016 R.G.N. 82/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Padova, con pronuncia dell’1.2.2012, ha respinto la domanda proposta da C.P., nei confronti della DHL Supply Chain Italy spa, con la quale – sul presupposto di essere stato socio dipendente delle cooperative Global line, Omicron Società Cooperativa e Za.MA Service Società Cooperativa srl e di avere sempre lavorato in qualità di operaio presso il magazzino di DHL Exel Supply Chain Italy spa – aveva dedotto di non essere stato retribuito nella misura dovuta ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 3 e aveva chiesto la condanna della società convenuta D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 alla corresponsione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL del settore trasporto, merci e logistica, nell’importo quantificato in Euro 11.269,22 quale differenza rispetto alle somme a lui già pagate dalle cooperative datrici di lavoro.

2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 81 del 2016, ha respinto il gravame presentato da C.P. rilevando che, sebbene fosse censurabile l’argomentazione del giudice di prime cure circa la mancata produzione, da parte dell’originario ricorrente, del contratto collettivo richiamato in ricorso, in quanto costituendo tale contratto criterio di giudizio avrebbe potuto essere acquisito al processo senza preclusioni, tuttavia erano ravvisabili insuperabili carenze nella deduzione e nella prova dei fatti posti a fondamento della domanda perchè non erano stati prodotti i contratti di lavoro, le buste paga e i regolamenti delle cooperative onde accertare quale fosse stato l’effettivo contratto collettivo applicato dalle società e se gli importi erogati fossero stati inferiori ai minimi previsti dal CCNL applicato. A tal fine i giudici di prime cure hanno precisato che: non era sufficiente avere depositato l’estratto contributivo; non era stato offerto il termine di paragone necessario per valutare se il trattamento economico fosse stato effettivamente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo la previsione della L. n. 142 del 2001, art. 3 invocato a fondamento della pretesa; non era stato allegato che la società DHL avesse applicato il contratto invocato ai suoi dipendenti nè di avere svolto le stesse mansioni dei dipendenti di tale società. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto correttamente applicato, quanto al regime delle spese di lite, il criterio della soccombenza.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.P. affidato a due motivi.

4. La DHL Supply Chain Italy spa ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a sua volta, con controricorso C.P..

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte territoriale correttamente ricondotto nella violazione della L. n. 142 del 2001, art. 3 le doglianze dell’appellante ritenendo, con una errata interpretazione della disposizione, che fosse esso lavoratore onerato della prova di indicare quale era il contratto collettivo nazionale applicato dal committente per poterlo porre a confronto con il trattamento economico da riconoscersi al socio lavoratore.

3. Con il secondo motivo C.P. censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto esso lavoratore onerato della produzione in ordine al contratto (individuale) di lavoro, alle buste paga, ai regolamenti delle cooperative, nonchè dell’allegazione di quale fosse il contratto collettivo applicato dalle cooperative al rapporto di lavoro e se gli importi fossero stati inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 414 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto, quanto alla eccepita mancata produzione del contratto collettivo di cui era stata chiesta l’applicazione, che il contratto stesso costituisse criterio di giudizio e quindi fosse acquisibile al processo senza preclusioni quando, invece, ciò non era possibile secondo l’orientamento affermatosi in sede di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di contestazione in ordine alla esistenza e al contenuto dell’invocato contratto.

5. I due motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono infondati.

6. E’ pacifico il principio secondo cui, in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (Cass. n. 19832 del 2013; Cass. n. 5189 del 2019).

7. La Corte territoriale ha tenuto presente tale principio, così come ha dato atto, a differenza del giudice di prime cure, che il contratto collettivo avrebbe potuto essere acquisito di ufficio, senza preclusioni.

8. Ne consegue la non pertinenza delle doglianze, per quello che interessa, riguardanti la asserita formale violazione dell’onere della prova su tale punto: ciò a prescindere dalla correttezza dell’affermazione.

9. Le argomentazioni dei giudici di appello sono, poi, corrette nella parte in cui è stato ritenuto che il lavoratore era incorso in insuperabili carenze nella deduzione e nella prova dei fatti, posti a fondamento della domanda, perchè non erano stati prodotti i contratti di lavoro e le buste paga ai fini di valutare, in relazione al contratto collettivo applicato dalla società, se gli importi erogati fossero stati inferiori ai minimi previsti da tale contratto.

10. Tale assunto è conforme all’orientamento di legittimità (Cass. n. 6332 del 2001) in virtù del quale, in base al principio generale (desumibile dall’art. 2697 c.c.) per cui il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, il fatto costitutivo di tale pretesa è l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale.

11. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha applicato in modo corretto tale principio rilevando, con adeguata e logica motivazione, che vi erano carenze nella deduzione e prova dei fatti perchè non erano stati prodotti i contratti di lavoro e le buste paga onde accertare quale contratto collettivo fosse applicabile e se le somme erogate fossero inferiori ai minimi; inoltre è stato precisato che, a tal fine, non era sufficiente l’estratto contributivo nè era stato offerto il termine di paragone necessario per effettuare il raffronto necessario per verificare la proporzionalità della qualità e quantità del lavoro prestato secondo la previsione della L. n. 142 del 2001, art. 3.

12. Si tratta, sia con riferimento alla interpretazione della domanda (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. n. 17109 del 2009) che in ordine alla valutazione delle prove offerte (ex plurimis Cass. n. 27197 del 2011), di giudizi di fatto, incensurabili in sede di legittimità, in cui alla Corte di cassazione spetta solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, l’interpretazione del contenuto delle pretese dell’istante e del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

13. Sotto questo profilo, pertanto, le censure del ricorrente, riguardanti il rilevato difetto di allegazione e prova, sufficientemente e logicamente motivato dai giudici di seconde cure, non sono meritevoli di accoglimento.

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato. Conseguentemente resta assorbita la trattazione del ricorso incidentale formulato in via condizionata.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo, limitatamente al ricorrente principale. Il controricorrente, il cui ricorso incidentale sia dichiarato assorbito, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.2018 n. 19188).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA