Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24702 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2987/18 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliato a Bari, via Principe
Amedeo n. 144, presso l’avvocato Nicola Moscatiello, che lo difende
in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato a Roma, via Nizza n. 53, (c/o avv. Fabio
Caiafa), difeso dall’avvocato Alessandro Labellarte, in virtù di
procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè
Agenzia delle Entrate – Riscossione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3122/17 del Tribunale di Bari 15.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il (OMISSIS) V.L. venne multato dall’amministrazione comunale di Bari per divieto di sosta.
Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio V.L. propose opposizione dinanzi al Prefetto di Bari.
Secondo quanto riferito nel ricorso, all’esito del procedimento amministrativo il prefetto di Bari non emanò alcuna ordinanza ingiunzione, ma si limitò a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perchè tardivo.
Trascorsero quindi tre anni.
2. Il (OMISSIS) la Equitalia ETR s.p.a., quale agente della riscossione, notificò a V.L. una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori.
Avverso tale cartella V.L. propose opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, dinanzi al Giudice di pace di Bari.
A fondamento dell’opposizione dedusse la nullità della cartella in quanto non fondata su di un titolo esecutivo.
3. Con sentenza 29 ottobre 2011 n. 6062 il Giudice di pace di Bari rigettò l’opposizione.
Il Giudice di pace ritenne che, dal momento che la comunicazione con cui la Prefettura di Bari aveva reso noto all’opponente l’inammissibilità della sua opposizione non era stata “impugnata o contestata” da V.L., il verbale di contestazione della infrazione al C.d.S., era divenuto titolo esecutivo.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Il Tribunale di Bari con sentenza 15 giugno 2017 n. 3122 rigettò il gravame.
Il Tribunale fondò la sua decisione su due argomenti.
In primo luogo ha osservato che, essendo tardivo il ricorso in opposizione al Prefetto proposto dall’incolpato, il Prefetto non aveva alcun obbligo di emettere un provvedimento decisorio nel merito (e cioè una ordinanza-ingiunzione, nel casi di rigetto dell’opposizione, oppure un provvedimento di archiviazione della contestazione, nel caso contrario).
In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che comunque l’interessato non aveva mai “impugnato nè contestato” la comunicazione prefettizia di ritenuta inammissibilità dell’opposizione.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.L. con ricorso fondato su un solo motivo.
Ha resistito con controricorso il Comune di Bari.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza d’appello per avere il Tribunale ritenuto che egli rimase inerte a fronte della comunicazione con cui la prefettura gli aveva reso noto l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione al prefetto perchè tardivo.
Deduce in contrario il ricorrente che:
a) in primo luogo, aveva contestato con una lettera raccomandata la suddetta comunicazione;
b) in ogni caso, il prefetto investito di una opposizione avverso il verbale di contestazione di una sanzione amministrativa per violazione del C.d.S., ha il dovere di emanare sempre e comunque una ordinanza-ingiunzione nel caso in cui confermi l’accertamento dell’infrazione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Bari.
Secondo l’amministrazione controricorrente, il ricorso sarebbe inammissibile perchè privo sia del requisito dell’analitica descrizione dei fatti di causa, sia di quello dell’analitica formulazione delle censure.
Ambedue i rilievi sono tuttavia infondati.
Quanto allo svolgimento del processo, esso è descritto in modo esaustivo e sufficiente alle pagine 2-5 del ricorso.
Quanto alla specificità delle censure, nessun dubbio può sorgere sulla delimitazione della questione di diritto che il ricorrente pone a questa Corte: e cioè se il Prefetto, investito da un ricorso ex art. 203 C.d.S., debba comunque emettere ordinanza-ingiunzione: sia quando rigetti l’opposizione nel merito, sia quando la reputi inammissibile perchè tardiva.
3. Nel merito, il motivo è infondato.
L’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al C.d.S., D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, introduce un procedimento amministrativo.
Qualsiasi procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 1, il quale impone (secondo periodo) la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata.
Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6.
Se così non fosse l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualità in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo: in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardività del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 205 C.d.S., per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela.
Questa Corte, in fattispecie analoga, ha del resto già ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al C.d.S., che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto, affermando che in questi casi è sempre “necessaria l’emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/2005, Rv. 584406 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17796 del 30.8.2011; Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 16/10/2006, Rv. 592616 – 01).
4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al tribunale di Bari, il quale, nel tornare ad esaminare l’appello proposto da V.L., applicherà il seguente principio di diritto:
“l’opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al C.d.S., deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020