Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14422 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28147/2006 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE FLAMINIO

9, presso lo studio dell’avvocato PORETTI EMANUELE, rappresentato e

difeso dagli avvocati AGOSTINI OSCAR, PELLICANO ANNAMARIA con studio

in MARINA DI GIOIOSA IONICA (avviso postale);

– ricorrente –

contro

AMM COM GIOIOSA JONICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 04/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

P.E. impugnava innanzi alla C.T.P. di Reggio Calabria l’avviso di rettifica I.C.I., n. 13665, per l’anno 1993, notificatogli il 15.12.2000, per denuncia infedele e incompleta, contale atto dal Comune di Gioiosa Ionica che gli contestava di non avere versato l’imposta per un immobile di sua proprietà sito in via (OMISSIS) e di avere versato il tributo in misura inferiore per quello sito in vico (OMISSIS). Affermava il contribuente di non essere più proprietario dell’immobile di via (OMISSIS) per avere venduto, fin dal 1991, la propria quota di proprietà pari alla metà, pervenutagli in successione, e non all’intero come richiesto dal Comune; a dimostrazione di quanto affermato veniva prodotto l’atto pubblico di vendita a D.B., rogato da notaio Labadia, in data 21.12.1991, e la denuncia di variazione dell’immobile inoltrata da quest’ultima nel 1995. L’acquirente, peraltro, aveva sempre versato l’I.C.I. dovuta, fatto provato dalle copie delle ricevute di versamento, anch’esse allegate.

Quanto all’immobile sito in vico (OMISSIS) affermava di avere sempre versato l’I.C.I. dovuta per la quota di sua proprietà pari alla metà di tale immobile costituito da vani 7,5 e non come richiesto dal Comune per l’intera consistenza pari a vani 12,5.

Contestava, inoltre, l’applicazione delle sanzioni.

La C.T.P. respingeva il ricorso. Su appello del contribuente la C.T.R. della Calabria confermava la decisione di primo grado, affermando che i dati catastali risultanti dall’atto di vendita e dalla denuncia di variazione proposta da D.B. non corrispondevano con quelli risultanti dalla visura catastale eseguita dal Comune ne 2001, dalla quale l’immobile di via (OMISSIS) risultava ancora intestato a P.E., e che per l’immobile di vico (OMISSIS) la consistenza rilevata dalla documentazione del Comune fosse sostanzialmente coincidente con i vani catastali pari a 9,5 e non a 7.5 come affermato dal contribuente anche se dagli atti allegati risultava essere stata eseguita una permuta con il fratello M..

Avverso detta decisione P.E. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Gioiosa Ionica non risulta costituito.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la C.T.R., pur dando atto che l’acquirente dell’immobile aveva richiesto ed ottenuto una variazione degli estremi catastali, aveva fondato la propria decisione sulla diversità degli stessi rispetto a quelli risultanti dall’atto pubblico di vendita, deducendo che l’immobile acquistato era diverso da quello de quo e che, pertanto, sarebbe rimasto nella proprietà del P. in assenza di documenti comprovanti tale affermazione, dando, quindi, maggior credito ai dati catastali prodotti dal Comune senza offrirne alcuna logica motivazione ed ignorando che su una medesima particella non possono sussistere due subalterni identici.

Con la seconda censura si deduce l’omessa motivazione su un punto della controversia, per non avere, sia la C.T.P. che la C.T.R., dato risposta sulla questione con la quale era stato contestato che con l’avviso di liquidazione I.C.I. gli era stata imputata la proprietà sull’intero immobile di via Lazio e non sulla metà come era dato evincere dall’atto di cessione – divisione – permuta tra fratelli.

Con il terzo motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto che l’immobile di vico (OMISSIS) fosse costituito da un maggior numero di vani (9,5) rispetto a quelli denunciati (7,5), dando così per verosimile la quantificazione del Comune pari a 12,5, dovuta all’erroneo inglobamelo da parte della C.T.R. di due particelle non facenti parte del porzione appartenente al ricorrente. Comunque aggiunge il contribuente, in materia catastale e di imposte non vige il principio di verosimiglianza ma quello della certezza per cui, pur nell’erroneità del calcolo eseguito dai giudici del merito, non si raggiungeva comunque il risultato di 12,5 vani come preteso dal Comune.

Nè, infine, può attribuirsi alcun valore giuridico al fatto che la sorella P.A., soggetto estraneo alla presente causa, nella controversia relativa all’altra metà dell’immobile de quo non abbia impugnato la sentenza, dato che tale mancata impugnazione non riveste carattere probatorio come insinuato dalla C.T.R. ma dipendeva dal fatto che la stessa aveva aderito al condono fiscale.

Con l’ultima doglianza si deduce l’omessa motivazione in ordine al motivo relativo all’illegittima irrogazione delle sanzioni, sul quale nè la C.T.P. nè la C.T.R. si sono pronunciate. 11 contribuente infatti sostiene di avere pagato l’I.C.I. dal 1993 per il fabbricato in vico (OMISSIS) sulla scorta dei dati catastali all’epoca vigenti e da lui conosciuti, sostenendo l’inapplicabilità retroattiva di classamenti successivamente determinati e successivamente conosciuti ed in ogni caso la non sanzionabilità di una minore denuncia ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74.

11 primo motivo di ricorso è fondato.

Lamenta sostanzialmente il contribuente che la C.T.R. abbia condiviso la tesi del Comune, pur in presenza di documentazione che, se esaminata con il dovuto rigore, avrebbe portato a formulare conclusioni diverse. Dalla documentazione acquisita, sulla produzione della quale non sussiste incertezza per essere stata riportata anche in sentenza, si rileva che il contribuente aveva prodotto atto pubblico di vendita dal quale si evinceva che la metà dell’immobile de quo, a lui intestata perchè pervenutagli in successione, era stata acquistata nel 1991 da D.B., la quale nel 1995 aveva richiesto talune variazioni catastali a seguito di modifiche eseguite sull’immobile, sul quale peraltro aveva sempre pagato l’I.C.I. come provato dalle ricevute anch’esse prodotte in giudizio.

La C.T.R. invece, pur dando atto di tale documentazione, fonda la propria decisione sulla base di una visura catastale prodotta dal Comune nella quale i dati catastali non risultano coincidenti con quelli indicati dal P., risultando diversa la partita catastale ed i subalterni, mentre rimangono coincidenti il foglio e la particella.

Tali differenze non avrebbero dovuto influenzare la C.T.R. in quanto a seguito della riforma del catasto, nei registri, ormai informatizzati, non viene più indicata la partita, ma fanno fede ai fini identificativi il foglio e la particella che individuano l’immobile nel suo posizionamento sul territorio, mentre i subalterni identificano le suddivisioni dello stesso bene. Tali due elementi(foglio e particella) risultano coincidenti sia nell’atto pubblico di vendita che nella visura catastale del Comune, come risulta accertato in fatto nella sentenza della C.T.R. (v. pagg. 5 e 6); non corrispondono invece i subalterni, ma tale differenza dovrebbe essere giustificata dall’esito della richiesta di variazione inoltrata dall’acquirente nel 1995 a seguito di modifiche eseguite sull’immobile, consistenti in una divisione compatibile con il complessivo numero dei vani.

Peraltro, la sussistenza all’epoca dei fatti dell’intestazione dell’immobile ancora in capo al P., potrebbe essere giustificata dall’enorme ritardo con cui gli Uffici del territorio eseguivano, prima della completa informatizzazione di tali Uffici, le volture.

La C.T.R., pur dandone atto di tutti questi fatti, non ne trae le dovute conseguenze, dando invece, contraddittoriamente, rilievo, pur in presenza di un atto pubblico, ad un elemento, la partita, che attualmente non compare più sulle visure catastali degli immobili e perciò non rilevante ai fini identificativi dell’immobile.

Anche il secondo motivo è fondato.

Con tale censura, pur essendo indicata in rubrica come doglianza l’omessa motivazione, chiaramente dal contenuto del motivo si evince che parte ricorrente si duole del mancato pronunciamento dei giudici di merito in ordine alla contestazione proposta in primo grado e ripetuta in appello sul fatto che nell’avviso di liquidazione I.C.I. gli era stata erroneamente attribuita la proprietà dell’intero immobile di via (OMISSIS), anzichè della metà.

Dall’esame degli atti permesso a questa Corte, trattandosi di denuncia di vizio in procedendo, risulta che detta doglianza era stata proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo e, stante l’omessa pronuncia sul punto da parte della C.T.P., era stata nuovamente avanzata con l’atto di appello. Su tale punto della controversia la C.T.R. nulla ha accertato e deciso, per cui conseguentemente, sussiste il vizio denunciato.

La terza censura è fondata.

Come legittimamente lamentato da parte ricorrente in materia fiscale, quando si chiede il pagamento del tributo in base alla consistenza di un bene immobile identificato in catasto, la realtà fattuale va accertata con tutti i mezzi che l’ordinamento giuridico pone a disposizione degli organi giudicanti. Nella specie la C.T.R. avrebbe dovuto, come era suo espresso dovere, verificare sulla base degli atti prodotti, quale fosse la reale consistenza della parte di immobile sito in vico (OMISSIS), anch’esso pervenuto al ricorrente per successione, e nell’ipotesi di impossibilità di pervenire ad una realistica ricostruzione della situazione di fatto attraverso un’attenta e non frettolosa ricognizione degli atti e, quindi, ad un’equa decisione, avrebbe potuto acquisire ulteriori elementi conoscitivi anche mediante consulenza tecnica, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, e non avvalersi di un criterio di verosimiglianza, non contemplato in materia fiscale. Peraltro come evidenziato da parte ricorrente neppure con tale criterio la C.T.R. aveva raggiunto il risultato di una coincidenza tra quanto preteso dal Comune (imposta su 12,5 vani) e le risultanze dei calcoli per come eseguiti dall’organo giudicante(9,5).

Nè, infine, può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione il comportamento di una coerede, la germana P.A., soggetto estraneo al giudizio de quo, in quanto la decisione di non impugnare una sentenza sfavorevole può trovare fondamento in diverse ragioni e non necessariamente nella consapevolezza di avere torto. Nella specie, infatti, P.E. nel lamentare il criterio metagiuridico posto ad avvalorare la convinzione della C.T.R. deduce che la sorella non aveva impugnato la sentenza della C.T.P. in analoga controversia, in quanto era addivenuta alla definizione agevolata della lite ex L. n. 289 del 2002.

Anche l’ultima censura con la quale parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia (e non come erroneamente indicato in rubrica l’omessa motivazione) in ordine alla contestata applicabilità, delle sanzioni irrogate, è fondata.

Dall’esame degli atti, infatti, permesso a questa Corte, trattandosi di denuncia di vizio in procedendo, risulta che detta doglianza era stata proposta da P.E. con il ricorso introduttivo e, stante l’omessa pronuncia sul punto da parte della C.T.P., era stata nuovamente avanzata con l’atto di appello e sul punto la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Calabria perchè proceda ad un più attento esame della questione, verificando la reale situazione di fatto, che costituisce il presupposto per l’applicazione e la quantificazione dell’imposta pretesa.

La stessa C.T.R. provvederà anche al governo delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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