Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24521 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/11/2020), n.24521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5496/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ING. V.M. & C. S.r.l.,

rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cardi del Foro di Roma e

dall’avv. Rosangela Lorusso del Foro di Potenza, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi, n.

51;

– resistente con controricorso tardivo –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 2/2/12 pronunciata il 10.12.2010 e depositata il

5.1.2012:

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Impresa Costruzioni Generali Ing. V.M. & C. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Potenza per l’anno 2003 con cui, sulla base della perizia di stima redatta per l’erogazione del mutuo contratto dall’acquirente, venivano accertati maggiori ricavi dalla cessione di una unità immobiliare.

2. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Potenza – si costituiva in giudizio assumendo di aver proceduto ad accertamento analitico induttivo basato sulla relazione di stima della banca ai fini dell’erogazione del mutuo che teneva conto, altresì, del prezzo fissato in una convenzione stipulata con il Comune di Pignola in cui si trovava l’immobile.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza accoglieva il ricorso.

4. La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 2/2/12, pronunciata il 10.12.2010 e depositata il 5.1.2012, confermava la decisione della C.T.P. e rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo congruo l’importo dichiarato dalle parti nell’atto di vendita e tenendo conto del prezzo fissato in una convenzione stipulata con il Comune di Pignola in cui si trovava l’immobile che non poteva essere superiore ad Euro 877,98 al mq, oltre che dello stato dell’immobile, venduto in parte a grezzo ed in parte incompleto.

5. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

6. La società è costituita tardivamente in giudizio con controricorso.

7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5)”, lamentando che la C.T.R. non avrebbe chiarito le ragioni per cui avrebbe disatteso le risultanze della perizia di stima fatta redigere dall’istituto bancario a corredo dell’istruttoria per la concessione del mutuo, non considerando che il valore determinato a quei fini era “sicuramente sottostimato”.

1.2. Il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata non collega con le necessarie inferenze logiche i diversi elementi fattuali addotti (cfr. Cass. sez. lav. 7 febbraio 2018, n. 2963).

1.3. Invero i giudici di merito non hanno tenuto alcun conto della perizia estimativa allegata dall’Ufficio e omesso di effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare la correttezza di quanto sostenuto nell’atto impugnato nè hanno addotto alcuna ragione per cui detta relazione peritale fosse priva di efficacia probatoria e di rilevanza ai fini del decidere, accedendo alla tesi del ricorrente secondo cui gran parte dei lavori non erano stati completati e tenendo conto del valore di mercato fissato dal comune di Pignola, senza tuttavia comparare detto valore con la superficie effettiva dell’immobile quale risultante dalla perizia, ben superiore a quella indicata in ricorso dalla società.

1.4. La dimostrazione dell’effettiva esistenza di tali ragioni, ben verificabile dai giudici di merito, era stata offerta dall’ufficio finanziario con la perizia estimativa allegata, ma a tale prova alcun riscontro era stato dato, nè tanto meno sia pur succintamente argomentato dalla Corte territoriale, che si è limitata ad una laconica esclusione della prova da parte dell’ufficio impositore, ritenendo la sola perizia insufficiente a fondare la ripresa fiscale, senza considerare che, per consolidata giurisprudenza, anche un’unica presunzione possa giustificare l’emissione dell’avviso, purchè grave, precisa e concordante; elemento che la C.T.R. ha estromesso senza esplicitare le ragioni dell’asserita inidoneità “presuntiva” delle valutazioni operate dal consulente incaricato dall’Istituto di Credito.

1.5. Ciò posto, deve ritenersi integrato il vizio di insufficiente motivazione dedotto, che si configura in particolare qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24148), ovvero il medesimo non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possano essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, essendosi limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cass. 2 marzo 2012, n. 3370), ovvero se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

2. Con il secondo motivo l’agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54, e artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” assumendo che “la C.T.R., pur a fronte di una congerie di elementi presuntivi ha ritenuto indimostrata la pretesa erariale, senza considerare, peraltro, che alcuna valida prova contraria era stata addotta dalla contribuente”.

2.1. Anche tale motivo è fondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 5, ord. 9 giugno 2017, n. 14388), l’accertamento induttivo basato su diversi elementi presuntivi, derivanti dalla perizia di stima e dalla stipula di mutuo per l’acquisto dell’immobile da parte dell’acquirente per importo superiore al prezzo dichiarato di vendita, è idoneo anche da solo a legittimare l’accertamento presuntivo, che comporta per il contribuente l’onere di fornire la prova contraria idonea a superare detta presunzione.

2.3. Nel caso in esame la C.T.R. non ha tenuto conto alcuno nè della perizia estimativa allegata dall’Amministrazione, nè dell’erogazione di un mutuo accordato all’acquirente per importo superiore al prezzo della compravendita, pur essendo detti elementi sufficienti a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio (Cass. n. 26485/2016);

2.4. Invero, la C.T.R. avrebbe dovuto verificare la pretesa erariale sulla base del complesso degli elementi dedotti, per cui il raffronto operato dall’Ufficio fra prezzo dichiarato e valore determinato sulla base degli altri elementi sopra indicati, non avrebbe potuto essere svalutato a priori come elemento inidoneo a concorrere con il valore dichiarato dal ricorrente e ridotto sulla base di un calcolo erroneo desunto dal calmiere immobiliare fissato dal comune di (OMISSIS).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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