Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 13224/2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.

Elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 11, nello studio dell’Avv.

Prof. Rossi Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

-ricorrente –

contro

BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.P.A., Elettivamente domiciliata in

Roma,

via Lazio, n. 20/C, nello studio dell’Avv. Coggiatti Claudio, che la

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Nicola Bianchi, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 136//35/04,

depositata in data 5 gennaio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

febbraio 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore dell’ente ricorrente, Avv. Adriano Rossi, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il difensore della controricorrente, Avv. Claudio Coggiatti,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo e

del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

1.1. – La Vetreria (OMISSIS) Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., divenuta, a seguito di fusione per incorporazione, Bormioli Rocco &

Figlio S.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, Bormioli) proponeva ricorso, nei confronti del Comune di (OMISSIS), avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso da tale ente, in relazione al canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 1998, deducendo di utilizzare propri collettori che non sversavano i propri reflui in pubbliche fognature, con conseguente carenza del presupposto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale adita, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il ricorso, ritenendo che fosse provato che, salva una quantità minima, indicata nell’un per cento, la Bormioli si avvalesse esclusivamente di propri collettori che non confluivano in pubbliche fognature.

1.2 – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la decisione specificata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Veniva dato atto, in particolare, che in relazione alle annate immediatamente precedenti era intervenuta una pronuncia di legittimità (Cass. n. 12429 del 2004), con la quale si era affermato, fra l’altro – in merito a un tratto di fognatura, che, proveniente sempre dallo stabilimento Bormioli, dopo aver attraversato la (OMISSIS), raggiungeva il (OMISSIS), utilizzando un collettore in ordine al quale il Comune di (OMISSIS) godeva di servitù, che “l’accessione vada prevista, in difetto di titolo regolante la materia, anche nei confronti di chi è titolare di un diritto reale su cosa altrui, con la conseguente proprietà esclusiva dell’opera realizzata per l’esercizio del diritto stesso”.

A tale riguardo la Commissione regionale osservava che, “anche ammesso, come si legge in sentenza della Cassazione, che esiste un diritto di servitù a favore del Comune di (OMISSIS) sull’ultima parte del collettore, ciò non può trasformare la servitù in proprietà e mutare il titolo, poichè è naturale che l’estensione del diritto di servitù non possa mai trasformarsi in diritto di proprietà”.

1.3 – Il Comune di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato con memoria.

Resiste con controricorso la società Bormioli.

Diritto

2.1. Il ricorso è fondato.

Avanti di esaminare le questioni in cui si articolano le doglianze del Comune, vale bene precisare che, come emerge anche dall’istanza depositata dall’ente ricorrente in data 29 dicembre 2009, il presente giudizio e caudatario di altri, relativi a precedenti annualità dei medesimi canoni, fra le spesse parti. Merita menzione, in particolare, quello conclusosi definitivamente con la decisione di questa Corte n. 19632 del 2008, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Bormioli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 204/1/05, con la quale, in sede di rinvio, era stato confermata la decisione di primo grado “in riferimento all’obbligo – per la società ricorrente – di corrispondere i diritti sia per il servizio di fognatura che per quello di depurazione”.

2.2 – Sulla scorta di tale premessa, appare evidente il carattere prioritario, nonchè assorbente, che assume il terzo motivo di ricorso, con il quale il Comune di (OMISSIS) deduce violazione degli artt. 922, 934 e 936 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a proposito dell’affermata titolarità in capo alla società del ramo di fognatura tra (OMISSIS).

Il motivo è fondato. Considerato, invero, che sono del tutto pacifiche le circostanze inerenti alla titolarità, in capo al Comune ricorrente, di un diritto di servitù, a carico di un fondo di proprietà di terzi, attraversato da un tratto fognario nel quale si riversano (anche) gli scarichi provenienti dal complesso immobiliare della Bormioli, non vi è dubbio che, come già affermato nella richiamata decisione n. 12429 del 2004 e come, del resto, sostenuto dalla prevalente dottrina, la titolarità del diritto di servitù di acquedotto o dì scarico su fondo altrui comporta, soprattutto quando, come nel caso di specie, non risulti diversamente dal titolo, e dalla servitù non tragga alcun vantaggio il proprietario del fondo servente, la proprietà delle opere realizzate per l’esercizio del diritto di servitù stesso (Cass., 16 febbraio 2005, n. 3107; Cass., 13 giugno 1953, n. 1767: v. anche, per la non operatività, in casi del genere, del principio dell’accessione, Cass., 21 febbraio 2005, n. 3440).

2.3 – Deve ritenersi, pertanto, che l’esclusione, con argomentazioni, per vero, poco comprensibili, della proprietà del dotto fognario in questione in capo al Comune di (OMISSIS), non sia affatto giustificata e che, pertanto, il motivo scrutinato sia del tutto fondato. Da tale accoglimento discende la cassazione della decisione impugnata, dovendosi i rimanenti motivi di ricorso considerare assorbiti in virtù del carattere pregnante dell’appartenenza all’ente pubblico del ramo della fognatura in cui si riversavano in buona parte gli scarichi della società.

Deve, invero, osservarsi che nel periodo considerato (anno (OMISSIS)), il canone di fognatura e di depurazione delle acque era disciplinato dalla L. n. 319 del 1976, art. 16 e ss. normativa applicabile fino al 3 ottobre 2000, vale a dire fino all’entrata in vigore il servizio idrico integrato. Con riferimento all’applicazione di tale disciplina, questa Corte ha costantemente affermato i principio, dal quale non si ravvisano, nè risultano dedotte valide ragioni per discostarsi, secondo cui il canone in questione ha natura tributaria, dalla quale discende necessariamente l’obbligatorietà del suo pagamento, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione del servizio, trattandosi di servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire, anche se non ne abbiano usufruito in concreto, per avere affidato a terzi io smaltimento delle acque reflue. Mette conto di precisare che, in base al richiamato diritto positivo, l’obbligo sorge soltanto per effetto dell’istituzione del servizio (nel caso di specie non contestata) e dell’allaccio alla rete fognaria (nella specie desumibile da quanto sopra rilevato), ed è perciò condizionato (tenuto conto anche della sentenza della Corte cost. n. 335 del 2008) all’esistenza dell’impianto centralizzato ed all’allacciamento fognario (Cass., n. 26688 del 2009; Cass. Sez. Un. n. 96 del 2005; Cass. n. 11481 del 2003; Cass. n. 9434 del 1994; Cass. n. 2800 del 1992).

2.4 – Ricorrono, per altro, i presupposti per la decisione nel merito della causa, nel senso del rigetto del ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed emergendo dalla stessa decisione impugnata, risolta la questione giuridica relativa all’appartenenza alla rete fognaria pubblica del dotto in cui confluivano i reflui della società Bormioli, la ricorrenza degli indicati presupposti per il pagamento del canone posto a fondamento dell’atto impositivo.

3. Avuto riguardo alla complessità del quadro normativo, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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