Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14270 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo
Nicolai n. 22, presso lo studio dell’avv. Mario Cerichelli,
rappresentato e difeso dagli avv.ti RATANO Carmelo e Sergio Buzzi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, sez. 26, n. 204, depositata il 31 gennaio 2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che il contribuente propone ricorso per cassazione in due motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe, denunziando la nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione nonchè l’omessa pronunzia su eccezione decisiva;
– che l’Agenzia non si è costituita;
rilevato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
che occorre invero rilevare che la sentenza impugnata si esaurisce, quanto a motivazione, nella seguente proposizione: “…L’appello va rigettato. Il T. si limita a reiterare senza alcuna, documentazione le argomentazioni già confutate dal giudice di prime cure. Del resto un’attenta lettura dell’atto notarile è sufficiente a confermare la perizia UTE (area pertinenziale di 12.000 mq, fabbricato di 9 vani). La pecularietà delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio”.
osservato:
– che, alla luce dell’esposto rilievo ed atteso che la decisione impugnata non riporta nei tratti salienti nè le motivazioni delle sentenza di primo grado nè le specifiche deduzioni delle parti nei gradi di merito, va considerato che le conclusioni dei giudici di appello, risultano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo – ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenere dotata di motivazione solo apparente (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
che il ricorso va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010