Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14276 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. CALISE Antonio dell’Avvocatura
comunale, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise
n. 69/02/05, depositata il 27 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Comune di Campobasso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello del Comune contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di F.P. avverso avvisi di accertamento dell’ICI per gli anni 1993 e 1994;
che il F., al quale il ricorso è stato validamente notificato a seguito di ordinanza di questa Corte di rinnovazione della notifica, non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione, fra l’altro, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, per avere il giudice a quo dichiarato l’inammissibilità dell’appello per essere stato notificato alla parte personalmente, anzichè al procuratore domiciliatario, è manifestamente fondato, in applicazione del consolidato principio secondo il quale la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (come, appunto, il domicilio personale della parte, anzichè quello eletto), determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (ex plurimis, Cass. nn. 10136 del 2000, 8364 del 2002, 12381 del 2009);
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, la quale procederà a nuovo esame della controversia uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010